F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CDN del 05/05/08 (283) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VENTIMIGLIA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA MERONI RIVOLI-REAL VENTIMIGLIA DEL 6.4.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte – C.U. n. 44 del 17.4.2008 – Campionato di 3^ Categoria).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CDN del 05/05/08 (283) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VENTIMIGLIA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA MERONI RIVOLI-REAL VENTIMIGLIA DEL 6.4.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte - C.U. n. 44 del 17.4.2008 – Campionato di 3^ Categoria). La Commissione Disciplinare Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta, con decisione del 17 aprile 2008, accoglieva il reclamo della società Meroni Rivoli e, per l’effetto, infliggeva alla società Real Ventimiglia la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara Meroni Rivoli – Real Ventimiglia del 6 aprile 2008 Campionato Terza Categoria per la posizione irregolare di due calciatori, comminava alla stessa società l’ammenda di € 150,00, inibiva il dirigente accompagnatore ufficiale sino al 10 luglio 2008. Ricorre la società Real Ventimiglia chiedendo la riforma della decisione impugnata ed il ripristino dell’omologazione della gara vinta sul campo. Deduce la ricorrente di non aver ricevuto copia del reclamo della società Meroni Rivoli, reclamo che, peraltro, non sarebbe stato dalla reclamante neppure presentato alla C.D.T., che era stata investita della riserva scritta della società ma non del reclamo. Il ricorso è infondato. La riserva scritta della società Meroni Rivoli datata 7 aprile 2008, pervenuta alla C.D.T. il 9 aprile 2008, preceduta da telegramma 8 aprile 2008 di preannuncio reclamo, è reclamo a tutti gli effetti, contenendo l’indicazione della gara di riferimento e la richiesta della verifica del tesseramento di due calciatori della società antagonista. Copia di tale reclamo risulta essere stata inviata alla ricorrente a mezzo lettera raccomandata 7 aprile 20087, da quest’ultima ricevuta il 9 aprile 2008, con assoluto rispetto dei termini a difesa, atteso che la decisione è stata adottata il 17 aprile 2008. Alcun gravame è stato proposto dalla ricorrente sulla posizione dei calciatori. P.Q.M. respinge il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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