F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CDN del 05/05/08 (252) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ AC ALBA NOCERINA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA REAL CORBARA-ALBA NOCERINA DEL 2.3.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania – C.U. n. 83 del 3.4.2008 – Campionato di 3^ Categoria).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CDN del 05/05/08 (252) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ AC ALBA NOCERINA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA REAL CORBARA-ALBA NOCERINA DEL 2.3.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 83 del 3.4.2008 – Campionato di 3^ Categoria). La Commissione Territoriale Campania, con decisione del 3 aprile 2008, respingeva il reclamo della società Alba Nocerina per la posizione irregolare del calciatore Padovano Domenico partecipante alla gara Alba Nocerina-Real Corbara del 2 marzo 2008 Campionato Terza Categoria. Motivata la C.D.T. che tale calciatore risultava tesserato per la società Real Corbara a far data dal 27 dicembre 2007 e che, pertanto, la sua partecipazione alla gara in oggetto era regolare. Ricorre la società Alba Nocerina, deducendo che il tesseramento del calciatore era avvenuto in violazione dell’art. 107 NOIF e che la decisione della CD Territoriale doveva essere riformata in quanto erronea, con accoglimento della domanda. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che l’art. 107 terzo comma NOIF prevede che lo svincolo del calciatore (non professionista, giovane dilettante o giovane di serie), purché tesserato entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentito una sola volta per ciascuno dei due periodi e che il calciatore svincolato ha diritto di chiedere il nuovo tesseramento a favore di qualsiasi società in qualsiasi momento della stagione purché non ricompreso nei periodi di cui sopra. Risulta dagli atti che il calciatore Padovano Domenico, tesserato per la società Victoria Real Bagnese il 4 settembre 2007, era stato svincolato il 17 dicembre 2007 ed il 27 dicembre 2007 veniva tesserato per la società Real Corbara. Essendo valido lo svincolo del 17 dicembre 2007 in quanto il calciatore era stato tesserato dalla società Victoria Real Bagnese il 4 settembre 2007 e cioè entro la data del 30 novembre 2007, egli poteva tesserarsi per la società Real Carbonara, come in effetti è avvenuto. P.Q.M. respinge il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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