COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 07 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 9.2.6. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : del Sig. Zampini Devis – Giocatore A.S.D. Pescantina San Lorenzo del Sig. Zampini Giovanni Battista – Dirigente Accompagnatore A.S.D. Pescantina San Lorenzo della Società A.S.D. Pescantina San Lorenzo

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 07 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 9.2.6. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : del Sig. Zampini Devis – Giocatore A.S.D. Pescantina San Lorenzo del Sig. Zampini Giovanni Battista – Dirigente Accompagnatore A.S.D. Pescantina San Lorenzo della Società A.S.D. Pescantina San Lorenzo Il Procuratore Federale, con atto del 28/3/2008, pervenuto alla C.D.T. il 7/4/2008, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto i seguenti soggetti : il Sig. Zampini Devis (Giocatore ASD Pescantina San Lorenzo) per rispondere della violazione di cui all’art. 1.,comma 1 del C.G.S. con riferimento all’art. 19,comma 1,lett.e) e comma 11.3 del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo partecipato alla gara Pescantina San Lorenzo – Carianese del 16/9/2007, in posizione irregolare, in quanto pendente sul medesimo provvedimento di squalifica per una giornata relativo alla precedente stagione sportiva; il Zampini Giovanni Battista (Dirigente Accompagnatore (ASD Pescantina San Lorenzo) per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 19,comma ,lett. e) e comma 11.3 del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo sottoscritto la distinta dei giocatori partecipanti alla gara, contenente il nominativo Zampini Devis, nonostante fosse colpito da squalifica; la Società ASD Pescantina San Lorenzo a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2, in conseguenza delle responsabilità ascritte ai propri tesserati. Il deferimento del Procuratore Federale é scaturito per i seguenti motivi : “ °esaminata la documentazione trasmessa dal C.R.Veneto con comunicazione del 24/10/2007, in relazione alla rimessione degli atti, da parte del Giudice Sportivo Territoriale, come da C.U. n. 25 del 17/10/2007, per gli eventuali provvedimenti di competenza, in ordine alla posizione del Sig. Zampini Devis, giocatore tesserato per l’ASD Pescantina San Lorenzo, con riferimento alla partecipazione del medesimo in gara ufficiale del 16.09.2007 (Campionato 2^ Categoria) nonostante colpito da precedente squalifica; °esaminata la relazione del collaboratore di questa Procura Federale n. 210 2007.- 2008 del 29.01.2008 ed i relativi allegati, che fanno parte integrante del presente provvedimento; °rilevato dalla disamina quanto segue : a) con provvedimento del Giudice Sportivo del C.R. Veneto, contenuto nel C.U. n. 61 del 22.05.2007, veniva comminata al giocatore Zampini Devis, tesserato per l’ASD Pescantina San Lorenzo, la squalifica per una giornata di gara, a seguito dell’espulsione dal campo riportata dal medesimo, nell’incontro di semifinale del Campionato di 2^ Categoria del 20.05.2007 Pescantina San Lorenzo – Robeganese ; b) il giocatore in questione ha preso parte, nelle file dell’ASD Pescantina San Lorenzo, alla gara di 1^ Categoria – Girone A – disputata, su terreno casalingo, il 16/9/2007 contro l’U.S. Carianese, come si evince dall’elenco giocatori della società ospitante, allegato al referto arbitrale e sottoscritto dal dirigente accompagnatore Zampini Giovanni Battista; c) il Sig. Zampini Devis, sentito dal collaboratore di questa Procura Federale il 25/1/2008, ha confermato che l’ultima partita ufficiale del Campionato 2006/2007, in cui il medesimo é stato espulso, é stata quella contro l’A.C. Robeganese del 20.05.2007 ed ha altresì dichiarato che il turno di squalifica in relazione ad essa riportato é stato scontato, a suo dire, mediante la propria mancata partecipazione, che peraltro risulta dalla relativa distinta, alla gara del 02.09.2007 (data precedente all’inizio del campionato di 1^ Categoria 2007/2008), disputata dalla Società ASD Pescantina San Lorenzo contro la Soc. Carianese, nell’ambito della manifestazione di carattere regionale Trofeo Regione Veneto 1^ Categoria – Coppa Veneto, il cui calendario é allegato agli atti; d) il Sig. Zampini Giovanni Battista, dirigente accompagnatore dell’ASD Pescantina San Lorenzo, nella gara del 16.09.2007 di cui al punto b) che precede, sentito dal Collaboratore in data 28.01.2008, in ordine alla vicenda in questione, ha dichiarato di non saper rispondere in quanto non informato delle “questioni amministrative all’interno della Società”. °rilevato dall’estratto del C.U. n. 22 del C.R. Veneto, che il Sig. Zampini Devis ha partecipato anche alla gara del 23.09.2007 contro la Società Gabetti Valeggio, valida sempre per il Campionato di 1^ Categoria, e che a seguito di ricorso avverso la regolarità della gara, per tale causale, presentato da quest’ultimo Sodalizio sono state comminate sanzioni, dalla C.D. Territoriale, sia all’ASD Pescantina San Lorenzo che al giocatore de quo; °rilevato che, ai sensi dell’art. 19, commi 1, lett. e) e 11.3 del C.G.S., le squalifiche inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni; °ritenuto pertanto che la gara del 02.09.2007 (Coppa Veneto) citata al punto c) che precede rientra nel novero delle competizioni in cui non possono essere scontate le squalifiche comminate in gare attinenti, come nel caso di specie, al Campionato di 2^ Categoria e che, dunque, alla data del 16.09.2007, in cui l’ASD Pescantina San Lorenzo ha disputato la sua prima gara del Campionato di 1^ Categoria, il Sig. Zampini Devis si trovava ancora colpito dalla sanzione di squalifica, con conseguente posizione irregolare del medesimo, senza possibilità di esimente alcuna atteso che la conoscenza delle norme federali si presume in modo assoluto in capo ai tesserati FIGC; °ritenuto altresì che il Sig. Zampini Giovanni Battista, in veste di dirigente accompagnatore dell’ASD Pescantina San Lorenzo nella suddetta gara del 16.09.2007, sottoscrivendo la distinta ha certificato la regolare posizione di tesserati partecipanti alla gara in questione, tra cui il giocatore de quo, violando così i doveri correlati alla funzione certificativa a lui demandata nella compilazione della distinta medesima. Tale censurabile comportamento trova altresì riscontro nella dichiarazione resa al Collaboratore, con cui il dirigente in questione ha affermato di non occuparsi “di questioni amministrative all’interno della Società”, tali evidentemente considerando anche quelle da cui discende una sua specifica responsabilità”. La Commissione Disciplinare preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna udienza, comunicata a mezzo raccomandata. Al dibattimento odierno risultano presenti : il Sig. Zampini Devis – Giocatore A.S.D. Pescantina San Lorenzo il Sig. Zampini Giovanni Battista – Dirigente Accompagnatore A.S.D. Pescantina San Lorenzo la Società A.S.D. Pescantina San Lorenzo, rappresentata dal Sig. Alfuso Lucio il Dr. Salvatore Sciuto, Sostituto Procuratore. I soggetti deferiti dichiarano di accettare la proposta avanzata dalla Procura Federale relativa all’applicazione ai sensi dell’art. 23 del CGS, delle seguenti sanzioni di cui si chiede l’assunzione alla Commissione Disciplinare Territoriale : - squalifica per una giornata effettiva di gara a carico del calciatore Zampini Devis (Pescantina San Lorenzo); - inibizione per giorni 20 a carico del dirigente accompagnatore Zampini Giovanni Battista (Pescantina San Lorenzo), da scontarsi a decorrere dalla prima gara ufficiale della stagione sportiva 2008/2009; - ammenda di € 250,00 a carico della Società Pescantina San Lorenzo. La Commissione Disciplinare Territoriale visto l’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2) del predetto articolo dispone l’applicazione delle sanzioni di cui sopra da pubblicare nel Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto.
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