COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 14 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Pierluigi BERTELLI – Presidente A.C. Legnago Salus del Sig. Mauro BEZZETTO – Presidente A.S.D. Bovolone della Società A.C. Legnago Salus della Società A.S.D. Bovolone
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 14 Maggio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
del Sig. Pierluigi BERTELLI – Presidente A.C. Legnago Salus
del Sig. Mauro BEZZETTO – Presidente A.S.D. Bovolone
della Società A.C. Legnago Salus
della Società A.S.D. Bovolone
Il Procuratore Federale con atto del 4/4/2008 ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
del Sig. Pierluigi BERTELLI – Presidente A.C. Legnago Salus
per violazione di cui al disposto dell’art. 1 del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli art. 33,commi 1 e 3, art.
38,comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall’art. 100, comma 3, delle NOIF,
nonché ancora della violazione dell’art. 10, commi 2 e 3 del C.G.S. (nella versione in vigore dall’1 luglio 2007 e già art. 8
del C.G.S. e nella identica formulazione della condotta rilevante disciplinarmente ed in vigore fino a tale data), per aver
posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti nella parte motiva, che qui si devono intendersi integralmente
riportati e trascritti quale capo di incolpazione;
del Sig. Mauro BEZZETTO – Presidente A.S.D. Bovolone
per violazione di cui all’art. 1 del C.G.S. per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti nell’atto di
deferimento;
della Società A.C. LEGNAGO SALUS
per responsabilità diretta per aver posto in essere a mezzo di propri dirigenti e tecnici i comportamenti antiregolamentari
descritti nell’atto di deferimento, in violazione dell’art. 4,comma 1 del C.G.S.;
della Società A.S.D. BOVOLONE
per responsabilità diretta per aver posto in essere a mezzo del proprio presidente i comportamenti antiregolamentari
descritti nell’atto di deferimento, in violazione dell’art. 4, comma 1 del C.G.S.
Il deferimento é scaturito dai seguenti motivi :
“letta la nota del 17.5.2007 del presidente della società N.S. Prix Bovolone, con la quale viene denunciato il
comportamento del "Responsabile del Settore Giovanile" della società A.C. Legnago Salus, sig. Silvano Vighini, per
avere lo stesso inviato ad alcuni calciatori del settore Giovanile tesserati per la N.S. Prix Bovolone, in data 4.5.2007, una
nota a propria firma (allegata alla missiva sopra specificata) su carta intestata della società A.C. Legnago Salus, nella
quale è dato testualmente leggere: "Con la presente saremo lieti di invitarti assieme ad un genitore presso la nostra
sede (stadio comunale) mercoledì 9 maggio dalle ore 19.30 alle ore 20.00 per un colloquio con il nostro responsabile del
settore giovanile Silvano Vighini. Scopo dell'incontro è di portare a tua conoscenza il programma societario per la
prossima stagione sportiva";
letta la relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini;
esaminati i verbali di audizione dei tesserati ed i documenti allegati alla citata relazione;
rilevato
che risulta pacificamente, per averlo riferito lo stesso tesserato in sede di sua audizione davanti al collaboratore
dell'Ufficio Indagini, nonché per emergere tale circostanza documentai mente dai moduli censimento presentati al
competente Comitato Regionale Veneto della Lega Nazionale Dilettanti e dall'estratto storico della sua posizione presso
il Settore Tecnico, che il sig. Silvano Vighini è iscritto nell'albo dei tecnici tenuto dallo stesso Settore Tecnico della
F.I.G.C. e che nella stagione sportiva 2006 - 2007 lo stesso era tesserato con la società A.C. Legnago Salus sia come
tecnico, sia quale dirigente responsabile del settore giovanile, inserito anche tra i consiglieri della società indicati nel
foglio censimento presentato al Comitato Regionale Veneto per l'iscrizione al campionato di Promozione, nonché nelle
richieste della medesima società di rilascio di tessere impersonali per le squadre militanti nei campionati di promozione e
juniores regionali; che, altrettanto pacificamente, per averlo riferito lo stesso tecnico ed il presidente della N.S. Prix
Bovolone in sede di loro audizione da parte del collaboratore dell'Ufficio Indagini, nonché per emergere tale circostanza
dalla copia della missiva il cui contenuto è analiticamente riportato nella premessa del presente atto, il sig. Vighini
Silvano ha inviato a calciatori tesserati per la N.S. Prix Bovolone una missiva datata 4.5.2007 con la quale invitava gli
stessi, accompagnati da un genitore, ad un incontro con lui presso la sede della società A.C. Legnago Salus, fissata per
il giorno 9.5.2007 dalle ore 19,30 alle ore 20.00;
che tale incontro, fissato per il 9.5.2007 dalla A.C. Legnago Salus aveva quale fine, dichiarato per iscritto, quello di
illustrare ai giovani calciatori ed ai loro genitori i programmi della società per la stagione sportiva 2007 - 2008 e, pertanto,
era rivolta ad ottenere il tesseramento dei giovani atleti;
che, altrettanto pacificamente, il sig. Vighini Silvano non ha comunicato preventivamente alla società N.S. Prix Bovolone
la sua intenzione di convocare calciatori tesserati per tale società al fine di illustrare loro i programmi della A.C. Legnago
Salus per la successiva stagione sportiva, né ha chiesto ed ottenuto il preventivo consenso da tale società;
che, ancora, dall'esame dei fogli censimento presentati per la stagione sportiva 2007 - 2008 dalla società A.C. Legnago
Salus al Comitato Regionale Veneto della L.N.D. per la partecipazione ai campionati di Eccellenza, Allievi regionali,
Giovanissimi regionali e Allievi regionali "fascia B", il sig. Silvano Vighini risulta tesserato quale dirigente Responsabile
del Settore Giovanile, inserito anche tra i consiglieri della società indicati nel foglio censimento presentato al Comitato
Regionale Veneto per l'iscrizione al campionato di Eccellenza, nonché nelle richieste della medesima società di rilascio
di tessere impersonali per le squadre militanti nei campionati di eccellenza e juniores regionali; che, dalla nota del
Comitato Regionale Veneto della Lega Nazionale Dilettanti del 7.2.2008, dagli allegati alla stessa, e soprattutto dalla
comunicazione prot. n. 053PP/pb del 7.2.2008 del Settore Tecnico della F.I.G.C., emerge che la stagione sportiva in
corso il sig. Silvano Vighini non è stato tesserato quale tecnico dalla A.C. Legnago Salus e non ha presentato alcuna
richiesta di sospensione volontaria dall'Albo del Settore Tecnico al quale <>;
che, con riguardo al numero ed ai nominativi dei calciatori tesserati per la N.S. Prix Bovolone ai quali è stata inviata la
nota del 4.5.2007 sopra citata, in sede di loro audizione da parte del collaboratore dell'Ufficio Indagini, il sig. Vighini
Silvano ha riferito di non ricordare ed il sig. Mauro Bezzetto, presidente della stessa società N.S. Prix Bovolone, ha
riferito di non poter rivelare la circostanza in quanto non sarebbe stato autorizzato dai genitori dei calciatori destinatari
della nota a rivelare il nome degli stessi;
che tale comportamento del presidente della N.S. Prix Bovolone, sig. Mauro Bezzetto, è omissivo e tale da ostacolare il
pieno accertamento del reale accadimento dei fatti da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, essendo il rifiuto di
rivelare quali e quanti calciatori della sua società siano stati destinatari della nota inviata alla A.C. Legnago Salus più
volte citata, circostanza avente rilevanza disciplinare, ingiustificato in quanto i dati richiesti dal collaboratore dell'Ufficio
Indagini (nome e cognome) non possono considerarsi sensibili e, in ogni caso, attengono a soggetti tesserati per la
Federazione Italiana Giuoco Calcio, come tale tutti tenuti anch'essi, in ragione del vincolo assunto con il tesseramento, a
collaborare con gli Organi di Giustizia Sportiva per l'accertamento della verità attinente a fatti ed accadimenti aventi ad
oggetto la loro posizione ed attività nell'ambito dell'ordinamento federale;
ritenuto
che il comportamento posto in essere dal sig. Bertelli Pierluigi, presidente della società A.C. Legnago Salus (che ha
ricoperto tale carica nella stagione sportiva 2006 - 2007 e la ricopre nella stagione sportiva 2007 - 2008), così come
sopra descritto, integra gli estremi della violazione del disposto di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (nel testo
in vigore prima dell'1.7.2007 ed in quello vigente da tale data) in relazione a quanto previsto all'art. 38, comma 3, del
Regolamento del Settore Tecnico, nonché la violazione del disposto di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (nel
testo in vigore prima dell'1.7.2007 ed in quello vigente da tale data) sia in via autonoma che in relazione a quanto
previsto dall'art. 100, comma 3, delle N.O.I.F., nonché ancora della violazione dell'art. 10, commi 2 e 3, del Codice di
Giustizia Sportiva (nella versione in vigore dall'1 luglio 2007 e già art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva nella identica
formulazione della condotta rilevante disciplinarmente ed in vigore fino a tale data) per avere lo stesso consentito al sig.
Silvano Vighini, tecnico e dirigente tesserato per la propria società, di svolgere attività rivolta al tesseramento di
calciatori inviando a giovani atleti tesserati per altra società la nota del 4.5.2007, su carta intestata della società stessa, il
cui testo è analiticamente riportato nella premessa del presente atto, con la quale gli stessi venivano invitati ad un
incontro per illustrare i progetti della propria società per la stagione sportiva successiva; tutto ciò, per giunta, senza
comunicare preventivamente e/o ottenere il consenso della società per la quale i giovani calciatori erano tesserati;
che le condotte sopra descritte, poste in essere dal tesserato sopra indicato, sono da considerarsi ancor più gravi, in
quanto rivolte al tesseramento di giovani calciatori non professionisti;
che, ulteriormente, il comportamento posto in essere dal sig. Bertelli Pierluigi, presidente della società A.C. Legnago
Salus (che ha ricoperto tale carica nella stagione sportiva 2006 - 2007 e la ricopre nella stagione sportiva 2007 - 2008),
così come sopra descritto, integra gli estremi della violazione del disposto di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva
(nel testo in vigore prima dell'1.7.2007 ed in qu~lIo vigente da tale data) sia in via autonoma che in relazione a quanto
previsto dall'art. 33, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso tesserato il sig. Silvano
Vighini, che risulta regolarmente iscritto nell'Albo del Settore Tecnico, per la stagione sportiva 2007 - 2008, quale
dirigente Responsabile del Settore Giovanile della A.C. Legnago Salus, inserito anche tra i consiglieri della società
indicati nel foglio censimento presentato al Comitato Regionale Veneto per l'iscrizione al campionato di Eccellenza
nonché nelle richieste della medesima società di rilascio di tessere impersonali per le squadre militanti nei campionati di
eccellenza e juniores regionali, senza che quest'ultimo sia tesserato quale tecnico per la medesima società e senza che
il citato tecnico abbia presentato alcuna richiesta di sospensione volontaria dall'Albo del Settore Tecnico ai sensi dell'art.
33, comma 1, del Regolamento dello stesso Settore Tecnico;
che le violazioni sopra descritte a carico del presidente della società e del sig. Silvano Vighini (oggetto di separato
provvedimento di deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico), integrano per la A.C. Legnago
Salus gli estremi della responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
che il comportamento posto in essere dal sig. Bezzetto Mauro, presidente della società A.S.D.N.S. Prix Bovolone nella
stagione sportiva 2006 - 2007 e ricoprente la stessa carica nella stagione sportiva 2007 - 2008 nella medesima società,
che risulta denominata A.S.D. Bovolone nella richiesta di iscrizione al campionato di seconda categoria presentata per la
stagione sportiva in corso al Comitato Regionale Veneto della L.N.D., così come sopra descritto, integra gli estremi della
violazione del disposto di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (nel testo in vigore prima deIl'1.7.2007 ed in quello
vigente da tale data) per avere lo stesso rifiutato di riferire al Collaboratore dell'Ufficio Indagini che lo interrogava i
nominativi dei calciatori tesserati per la propria società destinatari della nota della A.C. Legnago Salus del 4.5.2007, a
firma del sig. Silvano Vighini, il cui contenuto è analiticamente riportato nella premessa del presente atto e che ha
rilevanza disciplinare;
che le violazioni sopra descritte a carico del presidente della società integrano per la A.S.D.N.S. Prix Bovolone, nella
stagione sportiva 2007 - 2008 denominata A.S.D. Bovolone, gli estremi della responsabilità diretta ex art. 4, comma 1,
del Codice di Giustizia Sportiva”.
La Commissione Disciplinare
preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna udienza, comunicata a mezzo
raccomandata.
Al dibattimento odierno risultano presenti :
l’Avv. Sergio Puglisi Maraja, giusta delega, per il Sig. Pier Luigi Bertelli e per l’A.C. Legnago Salus;
il Sig. Mauro Bezzetto – Presidente A.S.D. Bovolone, assistito dall’Avv. Patrizio Accordi, in rappresentanza anche della
stessa predetta Società;
il Dr. Salvatore Sciuto, Sostituto Procuratore.
Prima dell’apertura del dibattimento la Commissione Disciplinare ha richiesto alle parti l’eventuale volontà di avvalersi del
disposto dell’art. 23 del C.G.S.
Mentre il Rappresentante della Procura ha dichiarato la propria disponibilità a concordare l’applicazione di sanzioni ai
sensi dell’art. 23 del C.G.S., i soggetti deferiti hanno dichiarano di non aderire a tale possibilità. In particolare l’Avv.
Puglisi Maraja ha anche evidenziato che la sua delega non gli consente di decidere di avvalersi del predetto istituto.
Viene quindi aperto il dibattimento .
Il Sostituto Procuratore Federale, richiamati sinteticamente i fatti di cui all’atto del deferimento e preliminarmente
puntualizzato che, per quanto concerne l’A.C. Legnago Salus, la fattispecie che ci occupa non può essere sussunta nella
previsione di cui all’art. 4, 1° comma C.G.S., bensì in quella prevista e sanzionata dalla disposizione di cui al comma 2
dello stesso predetto articolo 4, ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni :
• a carico del Sig. Pierluigi Bertelli (Legnago Salus – Presidente) : 6 mesi di inibizione, a partire dalla prima gara
ufficiale compresa, della stagione sportiva 2008/2009;
• a carico della Società Legnago Salus : ammenda di € 1.000,00;
• a carico del Sig. Mauro Bezzetto (Bovolone – Presidente) : 3 mesi di inibizione a partire dalla prima gara ufficiale
compresa, della stagione sportiva 2008/2009;
• a carico della Società ASD Bovolone : ammenda di € 500,00.
L’Avv. Puglisi Maraja, dopo una approfondita illustrazione delle ragioni a difesa, anche richiamandosi a quanto
ampiamente dedotto in via scritta, ha concluso chiedendo l’assoluzione di entrambi i propri assistiti é, in via di mero
subordine, affinché le sanzioni siano contenute nel minimo.
L’Avv. Accordi, ha anch’egli illustrato la posizione dei propri assistiti, sottolineando l’estraneità nel caso di specie di
qualsiasi volontà in capo agli stessi di ostacolare l’accertamento dei fatti ed evidenziando comunque l’irrilevanza della
pretesa omissione.
Dichiarato chiuso il dibattimento, la Commissione Disciplinare Territoriale ha definito il procedimento nei termini di cui al
P.Q.M. per i seguenti
MOTIVI
Rileva anzitutto la Commissione che la ricostruzione dei fatti come operata dalla Procura, non appare oggetto di
contestazione. Sicché può omettersi ogni considerazione sul punto e passare all’accertamento della imputabilità dei fatti
ascritti ai deferiti.
Quanto alla posizione dell’A.C. Legnago Salus e del suo Presidente, condivisa la valutazione della responsabilità come
oggi precisata dalla Procura, configurabile anche a prescindere da una valutazione in termini di colpevolezza, reputa
infondate le argomentazioni difensive della stessa.
Invero, gli assunti difensivi basati sulla mancata conoscenza degli accadimenti contestati e della pronta dissociazione
dall’operato del proprio tesserato Sig. Vighini, non hanno trovato riscontro nella documentazione acquisita al giudizio.
In particolare la Società Legnago Salus nelle proprie deduzioni a difesa del 7/5/2008 così espone :
“ (... ) ritenuto comunque il fatto di una rilevanza tale da minare il rapporto fiduciario con il proprio dirigente, decise di
interrompere in via immediata il rapporto di collaborazione con lo stesso, con l’effetto che, già nella prima settimana del
mese di settembre 2007, il Sig. Silvano Vighini lasciò ogni incarico in seno alla Società”.
Orbene, risulta documentalmente accertato (cfr. relazione Ufficio Indagine depositata il 23/7/2007) che la Società A.C.
Legnago Salus ha, quanto meno in un primo momento, inteso minimizzare i fatti oggetto del presente procedimento. A tal
proposito, ad esempio, nella lettera datata 2/6/2007, recante come oggetto “risposta lettera N.S. Prix Bovolone del
17/5/2007” é dato così leggere : “ ( ....) in riferimento alla lettera in oggetto risponde : premesso che la stessa non
contiene nulla di vincolante o antisportivo poiché un invito per un colloquio per illustrare i programmi societari può essere
educatamente rifiutato”
Dalla documentazione esaminata, peraltro in parte prodotta dalla stessa Società (v. articolo de l’Arena di Verona del
26/9/2007) emerge, altresì, come a fronte di una conoscenza dei fatti di cui trattasi risalente quantomeno al 2/6/2007 (v.
lettera della stessa Società datata 2/6/2007, già sopra citata), il rapporto con il tecnico Vighini é stato risolto, a seguito di
dimissioni formalizzate da quest’ultimo, nel settembre 2007.
Per tali ragioni, non può condividersi la tesi difensiva della Società e del suo Presidente diretta a sostenere il tempestivo
o addirittura immediato intervento di dissociazione dall’operato del proprio tecnico.
Passando all’esame della posizione dell’ASD Bovolone e del suo Presidente, la Commissione reputa non condivisibili le
argomentazioni esposte a discarico. In particolare non appare pertinente e, comunque, rilevante nel presente
procedimento, il richiamo alla tutela della privacy come fondamento giustificativo dell’omissione contestata dalla Procura.
Sotto tale profilo, infatti, deve rilevarsi che nel caso di specie non si trattava di alcuna divulgazione di dati riservati, bensì
di fornire ad un Organo dell’ordinamento di cui la Società fa parte, elementi necessari ed indispensabili per poter
procedere nei confronti di un presunto illecito disciplinare.
Invero, qualora non vi fosse stata la spontanea confessione del Vighini, stante la documentazione in possesso della
Procura, non vi sarebbe stata alcuna possibilità di verificare i destinatari della lettera-invito e quindi accertare la
violazione di cui trattasi.
Da qui consegue altresì l’infondatezza dell’ulteriore tesi difensiva relativa alla pretesa irrilevanza dell’omissione e ciò
comunque a prescindere dal generale obbligo comunque incombente sui tesserati ai sensi delle norme previste dal
Codice di Giustizia Sportiva.
Così ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti, questa Commissione Disciplinare Territoriale ritiene congrue le misure
sanzionatorie richieste dal Sostituto Procuratore così come sopra indicate, con riferimento ad entrambi i Presidenti di
Società ed all’ASD Bovolone. Reputa invece congruo ridurre l’ammenda a carico del l’A.C. Legnago Salus ad € 800,00.-
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale :
delibera
le seguenti sanzioni :
- inibizione per mesi sei a carico del Sig. Pierluigi Bertelli – Presidente A.C. Legnago Salus
- inibizione per mesi tre a carico del Sig. Mauro Bezzetto – Presidente A.S.D. Bovolone
entrambe a decorrere dalla data del presente Comunicato
- Ammenda di € 800,00 a carico della Società A.C. Legnago Salus
- Ammenda di € 500,00 a carico della Società A.S.D. Bovolone.
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