F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 163/CGF – RIUNIONE DEL 18 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 178/CGF DEL 13 MAGGIO 2008 4) RICORSO DEL CALCIATORE FUMAROLA ANGELO ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D., ATTUALMENTE TESSERATO A.S.D. NUOVA VIS PESARO 2006, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 8 C.G.S. (VIGENTE ART. 8, COMMA 11) IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 2 N.O.I.F. E ART. 7, COMMI 4 E 6 C.G.S. (ATTUALE ART. 8, COMMI 6 E 8) IN RELAZIONE ALL’ART. 94, COMMA 1 LETT. A) N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 25.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 163/CGF – RIUNIONE DEL 18 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 178/CGF DEL 13 MAGGIO 2008 4) RICORSO DEL CALCIATORE FUMAROLA ANGELO ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D., ATTUALMENTE TESSERATO A.S.D. NUOVA VIS PESARO 2006, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 8 C.G.S. (VIGENTE ART. 8, COMMA 11) IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 2 N.O.I.F. E ART. 7, COMMI 4 E 6 C.G.S. (ATTUALE ART. 8, COMMI 6 E 8) IN RELAZIONE ALL’ART. 94, COMMA 1 LETT. A) N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 25.3.2008) Con ricorso del 31.3.2008 il calciatore Angelo Fumarola ha impugnato le decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che, con motivazio ne contenuta sul Com. Uff. n. 41 del 25.3.2008, infliggeva allo stesso la squalifica per anni uno a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni come in epigrafe indicate. Il Fumarola, attraverso gli scritti difensivi presentati dal proprio difensore, chiedeva, in riforma della decisione assunta in prime cure, l’assoluzione da tutti gli addebiti a lui ascritti perché il fatto non sussiste ovvero perché prescritto. Tanto premesso, la C.G.F. osserva: in via preliminare si rileva che il reclamo si presenta inammissibile in quanto il Fumarola ha omesso di notificare, nei termini, l’impugnazione alla Procura Federale (alla quale l’ha inviata per fax solo in data 7.4.2008) quindi, non contestualmente all’introduzione del giudizio dinanzi a questa Corte così come esigerebbe il disposto dell’art. 37 C.G.S. che nei procedimenti di tale natura è parte necessaria. La decisione su tale aspetto ha natura assorbente delle altre questioni che sono, in parte, inammissibili, relativamente all’eccezione di prescrizione perché sollevata per la prima volta in appello, e, in parte, infondate, relativamente alla eccepita ingiustizia della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, che ha ritenuto applicabile l’art. 91 invece dell’art. 94 ter N.O.I.F. Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal calciatore Fumarola Angelo e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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