COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 093 del 16/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DALL’ALLENATORE ESPOSITO ANTONIO DELLA SOCIETA’ PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIERANTONIO – PETRIGNANO DISPUTATA IL 13.04.2008 A PIERANTONIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.84 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 16.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 093 del 16/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DALL’ALLENATORE ESPOSITO ANTONIO DELLA
SOCIETA’ PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIERANTONIO – PETRIGNANO
DISPUTATA IL 13.04.2008 A PIERANTONIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.84 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO
16.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.05.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio, adducendo i seguenti motivi : eccessività della
sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Quanto riferito dal reclamante circa la provocazione subita da parte di un dirigente della
squadra avversaria (Magnamacco Rinaldo) non trova conferma negli atti ufficiali, dai quali emerge
unicamente un comportamento caratterizzato da reciproche offese e scambio di pugni e calci tra
l’Esposito ed il Magnamacco.
Ciò premesso, la Commissione ritiene che il comportamento dell’Esposito debba essere
valutato in misura equivalente rispetto a quello del Magnamacco e, conseguentemente, la
sanzione ridotta fino al 30.09.2008.
P.Q.M.
accoglie il reclamo proposto in proprio dal Sig. Esposito Massimo e per l’effetto riduce la
squalifica inflitta allo stesso fino al 30.09.2008.
•ORDINA RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
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