COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 093 del 16/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. SUBASIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUBASIO – TUORO DISPUTATA IL 12.04.2008 A RIVOTORTO DI ASSISI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.51 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 17.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 093 del 16/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES PROVINCIALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. SUBASIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
SUBASIO - TUORO DISPUTATA IL 12.04.2008 A RIVOTORTO DI ASSISI (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.51 DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 17.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
- SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MAZZONI ALESSIO FINO AL 30.06.2011.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.05.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della
sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il fatto contestato a Mazzoni Alessio, (così come meglio identificato dall’arbitro) è
oggettivamente grave e come tale meritevole di adeguata sanzione. Considerato peraltro che il
colpo inferto appare inquadrabile non tanto nell’ambito di un comportamento propriamente
aggressivo quanto, piuttosto, in quello in una smodata e violenta forma di protesta, si ritiene equo
ridurre la sanzione nella squalifica fino al 30.09.2010.
P.Q.M.
accoglie il reclamo proposto dalla società S.S. Subasio e per l’effetto riduce la squalifica inflitta
al calciatore Mazzoni Alessio fino al 30.09.2010.
_ ORDINA RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
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