F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 77/CGF – RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 93/CGF DEL 1 FEBBARIO 2008 1) RICORSO DELLA LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLI CALCIO A 5/LUPARENSE CALCIO A CINQUE DEL 14.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 314 del 2.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 77/CGF – RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 93/CGF DEL 1 FEBBARIO 2008 1) RICORSO DELLA LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLI CALCIO A 5/LUPARENSE CALCIO A CINQUE DEL 14.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 314 del 2.1.2008) Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 314 del 2.1.2008 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, sciogliendo la riserva di cui al Com. Uff. n. 280 del 19.12.2007, respingeva il ricorso della Luparense Calcio a 5 omologando l’incontro Napoli Calcio a 5 - Luparense Calcio a 5 con il risultato di 3-3 (rectius:1-1) conseguito sul campo. Avverso tale statuizione la società soccombente proponeva ricorso alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. e, a seguito dell’eccezione di inesistenza del detto Organo sollevata dall’A.S. Napoli Calcio a 5, reiterava l’impugnativa nei confronti della Corte di Giustizia Federale (in entrambi i casi con rituale copia per la controparte). Assume la ricorrente, ribadendo quale motivo di ricorso l’eccezione inutilmente svolta in prime cure, che alla gara in questione aveva partecipato nelle fila avversarie il calciatore Carlo Louis Chilavert colpito da squalifica, sicchè la gara stessa avrebbe dovuto venir omologata, anziché con il risultato conseguito sul campo, con la perdita per 0-6 da parte della società napoletana che lo aveva schierato. Precisava in particolare la medesima ricorrente che il detto calciatore Chilavert, allorquando era tesserato in Italia, aveva subito una squalifica definitiva a 12 giornate di gara pubblicata sul Com. Uff. n. 730 del 24.6.2005, mai interamente scontata dopo il suo trasferimento in Spagna, prima presso la Barcel Euro Puebla e poi presso la Lobelle de Santiago de Compostela, entrambe associate alla Federazio ne Spagnola. Evidenziava la Società Luparense di aver eseguito attento controllo sul sito della detta Federazione estera accertando che il Chilavert aveva partecipato a 29 incontri su 30 nella stagione 2005/2006 ed a 25 sempre su 30 in quella successiva: pertanto, restando certo che l’atleta non aveva interamente scontato l’iniziale squalifica, la sua partecipazione alla gara in controversia era illegittima, con le conseguenze regolamentari del caso. La resistente A.S. Napoli Calcio a 5, nel chiedere la reiezione del gravame, ne eccepiva in rito la nullità, improcedibilità, irrecevibilità ed inammissibilità per essersi consumato il diritto all’impugnazione con il primo ricorso all’inesistente Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, mentre nel merito osservava di aver legittimamente usufruito della prestazione sportiva del Chilavert in quanto, dal Certificato di Trasferimento Internazionale rilasciato dalla Federazione Spagnola in occasione del trasferimento in Italia del calciatore nel corso della presente stagione sportiva e del suo tesseramento per essa resistente, non risultava alcuna squalifica comminata e/o non scontata. La Corte fissava la seduta del 16.1.2008 per la discussione del ricorso; nell’occasione era presente soltanto il difensore dell’A.S. Napoli Calcio a 5 che insisteva per la reiezione dell’impugnativa. Osserva la Corte, previa acquisizione del “Certificato International de Trasferencia” rilasciato dalla Federazione spagnola in occasione del ricordato trasferimento in Italia del Chilavert nel settembre 2007, che il ricorso come sopra proposto è infondato e va, pertanto, disatteso. Ritiene preliminarmente la stessa Corte che l’eccezione di nullità, irrecevibilità, improcedibilità ed inammissibilità del gravame sollevata dalla parte resistente debba venir respinta. All’uopo basterà osservare che l’impugnazione proposta innanzi all’Organo competente, e cioè alla Corte di Giustizia Federale, è pervenuta a quest’ultima nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva con la conseguenza di renderla tempestiva, individuandosi in quella correttamente indirizzata sostanziale rinuncia alla precedente, inesattamente avanzata. Nel merito il ricorso, come innanzi osservato, non appare fondato sulla base della stessa motivazione del Giudice Sportivo: nell’acquisito Certificato Internazionale di Trasferimento riguardante il calciatore Chilavert, passato nella stagione in corso dalla Lobelle de Santiago de Compostela all’odierna resistente, non risulta annotata alcuna sanzione a suo carico, nemmeno in via residuale. Poiché la normativa FIFA relativa allo “status ed al trasferimento di calciatori,” anche di calcio a 5, prevede che il detto certificato debba obbligatoriamente riportare in forma scritta le eventuali sanzioni afferenti il giocatore trasferito, del tutto legittimamente il Chilavert ha partecipato alla gara per cui è processo in accertata assenza di siffatte risultanze. Queste ultime, invero, fanno piena prova della posizione disciplinare dell’atleta trasferito quantomeno fino a rettifica e/o integrazione che, comunque, giammai potrebbero aver efficacia retroattiva; si tratta, in buona sostanza, di risultanze equiparabili a quelle dei Comunicati Ufficiali, non superabili da altri fonti informative quali, nella specie, il sito della Federazione spagnola. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Luparense Calcio a Cinque di San Martino di Lupari (Padova) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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