F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 158/CGF – RIUNIONE DEL 9 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186/CGF DEL 23 MAGGIO 2008 2. RICORSO DELLA S.S. SAN GIOVANNI DEL 21.2.2008 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PULCINI CENTRO SEDIA-SAN GIOVANNI (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale-Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 41 del 14.2.2008).
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 158/CGF – RIUNIONE DEL 9 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186/CGF DEL 23 MAGGIO 2008
2. RICORSO DELLA S.S. SAN GIOVANNI DEL 21.2.2008 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PULCINI CENTRO SEDIA-SAN GIOVANNI
(Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale-Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 41 del 14.2.2008).
In data 21 febbraio 2008, la S.S. San Giovanni presentava ricorso a questa Corte di Giustizia Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, pubblicata sul C.U. n. 41 del 14.02.2008, riguardante l’inibizione dell’allenatore Armando Romano (Torneo Pulcini Memorial Cattaruzzi). L’appello è inammissibile, infatti, l’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva che regola la disciplina sportiva in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l’Attività Giovanile Scolastica, fissa in due gradi di giudizio la valutazione delle violazioni sportive. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Società S.S.S. Giovanni. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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