COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 21 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 8.2.3. RECLAMO U.S. S.ERASMO Avverso regolarità gara Burano – S.Erasmo del 1°/5/2008 – Finale Coppa Città di Venezia
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 21 Maggio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
8.2.3. RECLAMO U.S. S.ERASMO
Avverso regolarità gara Burano – S.Erasmo del 1°/5/2008 - Finale Coppa Città di Venezia
L’U.S. S. Erasmo ha presentato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, nelle fila della squadra della Società Burano dei giocatori Rossi Ivan e Signoretto Davide, perché
squalificati.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo presentato dall’U.S. S.Erasmo;
esaminati gli atti ufficiali di gara;
vista la memoria difensiva fatta pervenire della Società Burano;
esperite le rituali indagini;
constatato che il calciatore Signoretto Davide, pur elencato nella formazione squadra dell’ASD FC Burano, non ha preso
parte attivamente al gioco e che quindi l’eventuale irregolarità della sua posizione non rileva ai fini richiesti;
considerato che la partecipazione del calciatore Rossi Ivan risulta pacificamente irregolare in quanto, il calciatore
risultava squalificato e che non rileva a questo fine quanto apparso nel Comunicato Ufficiale della Delegazione
Provinciale di Venezia n. 31 del 27/2/2008 (sanzione “da scontarsi nella prossima edizione di questo torneo”), visto che
con successivo Comunicato n. 32 in data 5/3/2008 era stato reso pubblico la sostituzione della finalista del Torneo
“Coppa Città di Venezia” Sant’Anna, con la Società ASD FC Burano e che dunque, alla stregua del principio che le
sanzioni automatiche si scontano nelle competizioni a cui si riferiscono (e nella fattispecie quindi nella finale del Torneo
Coppa Città di Venezia) la precedente indicazione era del tutto, conoscibilmente, superata.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. S.Erasmo;
• di comminare a carico dell’ASD FC. Burano la sanzione sportiva della perdita della gara, in applicazione dell’art.
17,5° comma, lettera a) del C.G.S., omologando l‘incontro in epigrafe c.s. :Burano – S.Erasmo 0 – 3;
• La tassa reclamo non é stata versata.
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