COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007//2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 21 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 8.2.4. RICORSO A.C.UNION OLMO CREAZZO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 44 del 7/5/2008 – Squalifica sino al 2/5/2009 calciatore Vanic Nikola – Torneo “A. Berto” – Categoria Juniores
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 21 Maggio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
8.2.4. RICORSO A.C.UNION OLMO CREAZZO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato Ufficiale n.
44 del 7/5/2008 – Squalifica sino al 2/5/2009 calciatore Vanic Nikola – Torneo “A. Berto” – Categoria
Juniores
La SocietàA.C. Union Olmo Creazzo ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale,
pubblicata con il Comunicato n. 44 del 7/5/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica a carico del
calciatore Vanic Nikola sino al 2/5/2009 : “espulso per offese e minacce verso l’arbitro, a fine gara lo spingeva forte con
entrambe le mani facendolo arretrare, procurandogli dolore fisico, reiterando le offese e minacce”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dall’A.C. Union Olmo Creazzo e la documentazione ufficiale in atti;
letto il circostanziato referto arbitrale e ritenuto che la sostanza dei fatti ascritti al calciatore Vanic Nikola risulta
confermata nel rapporto stesso, con la precisazione che, secondo quanto emerge dal predetto referto, l’espulsione é
avvenuta per doppia ammonizione e le offese e ingiurie sono ad essa successive;
tutto ciò premesso, ritenuta la sanzione pienamente congrua ai fatti ascritti, tenendo conto della violenza del
comportamento nei confronti del direttore di gara
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Union Olmo Creazzo;
• di confermare la sanzione della squalifica a carico del calciatore Vanic Nikola sino al 2/5/2009;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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