F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CDN del 27/05/08 (307) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD POLISPORTIVA ZUNGOLI AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA SAVIGNANESE-ZUNGOLI DELL’8.3.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania C.U. n. 101 del 15.5.2008 – (Campionato di 3^ Categoria).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CDN del 27/05/08 (307) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD POLISPORTIVA ZUNGOLI AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA SAVIGNANESE-ZUNGOLI DELL’8.3.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania C.U. n. 101 del 15.5.2008 – (Campionato di 3^ Categoria). La Polisportivo Zungoli impugna la decisione della CD Territoriale presso il CR Campania del 15.5.2008, con la quale è stato repinto il reclamo della stessa Società Zungoli avverso la regolarità della gara Savignanese-Zungoli dell’8.3.2008 Campionato di 3^ Categoria. Deduce la ricorrente l’errore del primo giudice che ha ritenuto regolare la posizione dell’assistente di parte De Lillo Leonardo, quanto invece non lo era. Il ricorso è fondato. Come si legge nella distinta di gara della Società Savignanese, le mansioni di assistente dell’arbitro sono state svolte da De Lillo Leonardo munito di CI n. AH3954078. Il documento acquisito agli atti del presente ricorso appartiene a De Lillo Leonardo nato il 23.1.1950, che è persona diversa dal De Lillo Leonardo nato il 17.5.1981, che la Commissione Disciplinare Territoriale ha ritenuto essere in posizione regolare. Ma neppure quest’ultimo De Lillo Leonardo era in posizione regolare. Risulta dalla certificazione dell’Ufficio Tesseramenti presso il CR Campania che nessun De Lillo Pasquale è tesserato per la Società Savignanese e che il De Lillo Pasquale nato il 17.5.1981 è tesserato per la Società AS Cisliano partecipante al Campionato di Promozione CR Lombardia. A ciò consegue che la Società Savignanese nella gara in oggetto ha impiegato come assistente dell’arbitro persona sprovvista di titolo, così incorrendo nella sanzione di cui all’art. 17 comma 5 CGS, P.Q.M. Accoglie il reclamo, annulla la decisione impugnata ed infligge alla Società Savignanese la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara Savignanese-Zungoli dell’8.3.2008 valevole per il Campionato di 3^ Categoria. Dispone la restituzione della tassa versata.
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