F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CDN del 29/05/08 (213) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREI AQUILANTE (calciatore) E NICOLA FERRARA (Amministratore Unico US Massese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA’ US MASSESE 1919 Srl (nota n. 2701/324pf07-08/SP/ma del 12.2.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CDN del 29/05/08 (213) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREI AQUILANTE (calciatore) E NICOLA FERRARA (Amministratore Unico US Massese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA’ US MASSESE 1919 Srl (nota n. 2701/324pf07-08/SP/ma del 12.2.2008) Con atto del 12.2.2008, la Procura Federale ha deferito il Sig. Andrea Aquilante, il Sig. Nicola Ferrara e la US Massese 1919, il primo per la violazione dell’art. 40, co. 4, NOIF per avere sottoscritto, nella stessa stagione sportiva, due richieste di tesseramento, in data 22.8.2007 per la ACD Ninfea Torrelaghese, ed il 17.9.2007 per la US Massese 1919; il secondo per la violazione dell’art. 10, co. 2 e 4, CGS per aver tentato di tesserare il Sig. Andrea Aquilante per la US Massese 1919 ed infine quest’ultima per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. Alla riunione del 29.5.2008, la Procura Federale ha concluso chiedendo per il Sig. Aquilante la squalifica per mesi due (2); al Sig. Nicola Ferrara la inibizione per mesi quattro (4) ed alla US Massese 1919 l’ammenda di € 5.000,00. I deferiti hanno invece insistito per il proscioglimento eccependo la carenza di legittimazione passiva del Sig. Ferrara, in quanto il modulo di tesseramento di che trattasi sarebbe stato sottoscritto da altro dirigente, Sig. Giuliano Niccolai, all’epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della Società. Ai fini dell’accoglimento di detta eccezione, il Ferrara ha formalmente disconosciuto la firma apposta, a sua insaputa, sul modello di variazione del tesseramento, allegato in copia alla memoria difensiva e contraddistinto dal n. 2, ed hanno richiesto di provare tale circostanza indicando, come teste, proprio il Sig. Niccolai. Nel merito, la Società deferita ha asserito che il doppio tesseramento era stato causato da una incomprensione con il calciatore, con il quale sarebbe esistito una accordo verbale in forza del quale lo stesso avrebbe dovuto militare nella US Massese 1919. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. Risulta, per tabulas, che il calciatore Andrea Aquilante il 22.8.2007 si fosse tesserato per la ACD Ninfea Torrelaghese e, pertanto, la sottoscrizione di successiva richiesta di tesseramento in data 17.9.2007, integra le violazioni contestate ai deferiti con conseguente applicazione delle sanzioni richieste dalla Procura Federale e ritenute di giustizia. In merito al disconoscimento operato dal Ferrara, si osserva che la sottoscrizione presente sul modulo di che trattasi appartiene, a giudizio della Commissione, allo stesso – ed a tal fine è sufficiente la semplice comparazione tra quella disconosciuta e quelle apposte sul mandato professionale per l’assistenza nel presente procedimento e sui moduli in atti per verificare che sono identiche – tanto da determinare il rigetto dell’eccezione, fermo restando che l’attribuzione della firma ad altri, la cui sottoscrizione è palesemente difforme, costituisce un contegno sicuramente censurabile dal punto di vista processuale. In merito alla eccepita non corrispondenza della firma, questa Commissione rileva che se ne venisse accertata la falsità, ciò determinerebbe conseguenze ben più gravi sia in ordine alla validità del tesseramento, che sarebbe nullo, sia in ordine alla posizione irregolare del calciatore, sia in ordine al fatto che tale tesseramento sia stato fatto a sua totale insaputa. A tal proposito non risulta credibile che il dirigente di che trattasi ignorasse il tesseramento di un calciatore e l’esistenza dello stesso sino al ricevimento del deferimento. È ovvio, pertanto, che non potrà essere chiamato a testimoniare chi, secondo la prospettazione della difesa, ha commesso materialmente l’illecito, ed è per questo motivo che la richiesta di prova viene rigettata. Quanto dedotto non risulta in alcun modo credibile, ma è comunque irrilevante ai fini della presente decisione in quanto la Società ha comunque ottenuto il tesseramento. Per tali motivi gli atti dovranno essere trasmessi alla Procura Federale per l’adozione dei provvedimenti di competenza. Nel merito, si osserva, altresì, che non risulta credibile quanto dedotto dai deferiti in ordine ad un errore di comprensione con il Sig. Aquilante, atteso che tra la stipula dei due contratti è intercorso meno di un mese. PQM La Commissione infligge al Sig. Andrea Aquilante la squalifica per mesi due (2), al Sig. Nicola Ferrara, già sanzionato con decisione pubblicata in CU n. 53 12.5.2008, la inibizione per ulteriori mesi sei (6) ed alla US Massese 1919 Srl l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00). Trasmette gli atti alla Procura Federale per l’adozione dei provvedimenti di competenza in ordine ai rilievi effettuati circa la sottoscrizione apposta sul modulo di tesseramento.
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