F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CDN del 29/05/08 (195) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANNELLA (all’epoca dei fatti direttore sportivo, munito di potere di firma in rappresentanza della Hellas Verona FC SpA) E DELLA SOCIETA’ HELLAS VERONA FC SpA (nota n. 2313/077pf07-08/SP/ma del 23.1.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CDN del 29/05/08 (195) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANNELLA (all’epoca dei fatti direttore sportivo, munito di potere di firma in rappresentanza della Hellas Verona FC SpA) E DELLA SOCIETA’ HELLAS VERONA FC SpA (nota n. 2313/077pf07-08/SP/ma del 23.1.2008) Con atto del 23.1.2008, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giuseppe Cannella, all’epoca dei fatti direttore sportivo dell’Hellas Verona FC SpA con poteri di rappresentanza, e l’Hellas Verona F.C. S.p.A. stessa, il primo per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS e la seconda per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, per aver sottoscritto, in data 4.6.2007, nella quale il Cannella era sottoposto alla sanzione della inibizione sino al successivo 7.6.2007, contratto economico con il calciatore Marco Ferrante. Alla riunione del 29.5.2008, la Procura Federale ha richiesto infliggersi al Sig. Giuseppe Cannella, nelle more del procedimento non più tesserato, la inibizione per mesi e per la Hellas Verona FC SpA l’ammenda di € 5.000,00. I deferiti, dal canto loro, hanno concluso per il proscioglimento, asserendo che il contratto sarebbe stato sottoscritto nel gennaio del 2007 e consegnato al Ferrante il quale avrebbe autonomamente apposto la data del 4.6.2007. Ai fini di una migliore comprensione dei fatti è opportuno effettuare una ricostruzione della vicenda e delle indagini. l procedimento trova origine nella nota del 2.7.2007 con la quale la Hellas Verona FC SpA ha rappresentato alla Federazione che l’accordo economico datato 4.6.07, depositato dal Sig. Marco Ferrante in data 26.6.2007, era da ritenersi nullo in quanto stipulato dal Sig. Giuseppe Cannella, in quel momento soggetto alla sanzione della inibizione sino al 7.6.2007. La Lega, preso atto di tale dichiarazione, ha annullato il contratto di che trattasi in data 9.7.2007 ed inviato gli atti alla Procura Federale, con nota prot. n. 198 del 26.7.2007, per le verifiche ed i provvedimenti di competenza. Le indagini effettuate dalla Procura Federale hanno permesso di accertare l’esistenza di tre accordi tra la Hellas Verona FC SpA ed il Ferrante, il n. 857 ed il n. 859 redatti su moduli forniti dalla Lega ed il n. 650 su modulo libero. Quest’ultimo, recante la data del 21.1.2007 ed avente ad oggetto le prestazioni del Ferrante sino al 30.6.2007, per l’importo di € 180.000,00 netti, non è stato autorizzato dalla Lega per la presenza di una condizione ritenuta non legittima perché peggiorativa , ovvero il rinnovo del contratto per la successiva stagione sportiva verso il corrispettivo di € 200.000,00 netti, solo nel caso in cui la Società avesse raggiunto la salvezza. Pertanto, con successivo contratto del 22.1.2007, n. 859, depositato in Lega, il Ferrante e l’Hellas Verona FC SpA si sono accordati sino al termine della stagione sportiva 2006/2007 per l’importo di € 90.000,00 netti. Sembra poi che, contestualmente, sia stato rilasciato dalla Lega altro modulo, contraddistinto con n. 857, quindi apparentemente antecedente a quello depositato e valevole per la stagione in corso, che prevedeva l’accordo per la stagione sportiva 2007/2008 per l’importo di € 180.000,00 netti. Tale accordo, sul quale è stata apposta la data del 4.6.2007 è stato depositato il 26.6.2007. Successivamente, con nota pervenuta in Lega in data 6.7.2007, la Hellas Verona FC SpA comunicava che detto contratto sarebbe stato affetto da nullità in quanto stipulato in epoca nella quale il deferito era sottoposto alla sanzione della inibizione e, di conseguenza, la Lega provvedeva all’annullamento dello stesso . Il Cannella, in sede di indagini, ha dichiarato che il contratto n. 857 sarebbe stato stipulato nel gennaio del 2007, senza l’apposizione di alcuna data, al fine di garantire il Ferrante per la stagione successiva, e avrebbe avuto natura di preliminare divenendo operativo solo nel caso in cui il Verona avesse conseguito la permanenza in serie B. Le circostanze relative alla stipulazione contestuale dei tre contratti e della anteriorità del n. 857 è stata chiarita dal Sig. Marzola, dirigente responsabile del settore amministrativo dell’Hellas Verona FC SpA in data 14.9.2007, in occasione della quale ha depositato il modulo n. 650. Il Ferrante ha invece confermato solamente che il contratto gli sarebbe stato sottoposto il 3.6.2007, data della partita Pescara – Hellas Verona (vinta da quest’ultima con la unica segnatura del Ferrante), sul pullman che stava facendo ritorno a Verona e che, trattandosi di domenica, le parti decidevano di apporre la data del 4.6.2007. Nel caso di specie diviene rilevante la combinazione dei seguenti elementi ovvero la contestualità temporale dei tre contratti, la forma e la natura degli stessi, la decorrenza degli effetti, il fine perseguito dalle parti. Nel caso in cui il contratto sia un “preliminare”, ai sensi dell’art. 105, co. 3, NOIF, l’accordo “deve essere redatto su modulo predisposto dalla Lega, che contiene comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Esso deve essere depositato presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale è posto in essere ed acquista efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito”. Nel caso in cui il contratto abbia natura definitiva, gli artt. 93 e 39 NOIF, oltre ad imporre il rispetto del dato formale del documento nel quale versare l’accordo, determinano (art. 39, co. 3) che “se si tratta di calciatore “professionista” la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega”. Dalle norme emerge che il deposito in Lega ed il successivo visto di esecutività costituiscono condizione di efficacia del contratto ma, stante la distinzione tra validità e efficacia degli atti, sulla base dei principi generali, è chiaro che la prima sia ancorata alla capacità di agire specifica del soggetto contraente che, alla data del 4.6.2007, ne sarebbe risultato privo in quanto inibito. Alla luce della documentazione acquisita agli atti, delle dichiarazioni rese in fase di indagini e delle deduzioni difensive dei deferiti, non può non rilevarsi che il contegno tenuto dall’Hellas Verona FC SpA desti notevoli perplessità, anche ai fini della determinazione della effettiva data di conclusione . Se vera la circostanza che il contratto fosse stato stipulato solo il 3 o 4 giugno, e quindi affetto da nullità per un difetto, ancorché temporaneo, dei poteri di rappresentanza del Cannella, non si comprende perché la Società non abbia agito sin da subito, attendendo invece il deposito del contratto. Non è credibile difatti che il direttore sportivo, anche alla luce delle dimensioni della Società e della evidente onerosità dell’ingaggio, abbia agito in totale autonomia senza informare la stessa, per di più sul pullman della Società, alla presenza della squadra al completo e dello staff tecnico e dirigenziale, e soprattutto nella consapevolezza di compiere un atto nullo perché inibito. Ma, soprattutto, non si comprende il contenuto delle difese della Società che, asserendo che il contratto sarebbe stato concluso nel gennaio 2007, smentisce categoricamente la nota del 2.7.2007 con la quale aveva denunciato la nullità dello stesso perché sottoscritto, in data 4.6.2007, dal Dirigente inibito. La contraddittorietà esistente tra i due documenti, sicuramente da censurare, fornisce la ulteriore conferma che la Società fosse a conoscenza di tutta la vicenda e che la predisposizione del contratto n. 857 e la consegna al Ferrante sia stata fatta proprio nel gennaio 2007, al fine di eludere il provvedimento con il quale la Lega non aveva autorizzato la conclusione del contratto n. 650. Difatti, mentre la deferita poteva agire per la nullità del contratto sin da subito, se vera la stipulazione del 4.6.2007, ha invece atteso la certezza della retrocessione (avvenuta il 21.6.2007) ed il deposito del contratto da parte del Ferrante per raggiungere lo stesso fine che avrebbe raggiunto invocando il mancato avveramento della condizione sospensiva contenuta nel modulo n. 650, ritenuta dalla Lega non conforme perché peggiorativa. Tale contegno fornisce la prova dell’esistenza dell’accordo relativo alla operatività del contratto solo in caso di permanenza in serie B. Tale premessa è stata necessaria in quanto, ad avviso di questa Commissione, il contratto n. 857, depositato il 26.6.2007, è stato materialmente sottoscritto o comunque predisposto nel gennaio del 2007 e dissimula la condizione contenuta nel contratto n. 650, ritenuta non valida dalla Lega. Lo stesso, pertanto, secondo l’intenzione delle parti, aveva natura preliminare e l’utilizzo di un modulo diverso da quello predisposto dalla Lega e, soprattutto, la volontaria elusione del divieto di apposizione della ripetuta condizione ne determinano la nullità. Per questi motivi il deferimento non può essere accolto ma, poiché i comportamenti attuati dai soggetti deferiti integrano, comunque, un illecito , vengono trasmessi gli atti alla Procura Federale per l’adozione dei provvedimenti di competenza. P.Q.M. La Commissione proscioglie i deferiti e trasmette gli atti alla Procura Federale per l’adozione dei provvedimenti di competenza in ordine ai fatti di cui nella parte motiva .
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