F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CDN del 30/05/08 (208) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SABATINI (dirigente Cagliese Calcio) E DELLA SOCIETA’ CAGLIESE CALCIO (nota n. 2426/609pf06-07/SP/en del 30.1.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 60/CDN del 30/05/08
(208) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SABATINI (dirigente Cagliese Calcio) E DELLA SOCIETA’ CAGLIESE CALCIO (nota n. 2426/609pf06-07/SP/en del 30.1.2008)
Visti gli atti; letto il provvedimento, ritualmente notificato alle parti, in base al quale il Procuratore Federale, in data 30 gennaio 2008, ha disposto il deferimento nei confronti di: - Sig. Francesco Sabatini, dirigente dell'ASD Cagliese Calcio, in ordine alla violazione dell'art. 1, c. 1, CGS, per aver aggredito l'allenatore della società sportiva Real Montecchio, Sig, Lazzaro Gaudenzi, al termine della gara ASD Cagliese-Real Montecchio del 28.1.2008; - A.S.D. Cagliese Calcio, per responsabilità oggettiva in ordine alla violazione ascritta al proprio tesserato (dirigente); - verificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 1. CGS, la competenza funzionale di questa Commissione in ordine ai suddetti deferimenti, inizialmente attribuiti alla cognizione della CAF e x art. 26, c. 1, CGS vigente all'epoca dei fatti; - osservato che i soggetti deferiti non hanno depositato alcuna memoria difensiva; ascoltato il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: a carico del Sig. Francesco Sabatini mesi sei di inibizione; a carico dell'A.S.D. Cagliese Calcio l’ammenda di € 10.000,00 con diffida; - ritenuto che il comportamento tenuto dal Sig. Sabatini si colloca nel contesto di un burrascoso post gara (come si evince dagli atti di indagine e dalle dichiarazioni rese dai soggetti interpellati), frutto sia delle condizioni ambientali (trattavasi di incontro tradizionalmente molto sentito), sia della trance agonistica che aveva pervaso non solo i calciatori, ma anche altri componenti dei due sodalizi (tra cui anche il Sig. Sabatini), e che dopo la conclusione della partita, non si era affatto affievolita; - ritenuto, tuttavia, che, in considerazione delle non lievi conseguenze di natura fisica riportate dall'allenatore del Real Montecchio (Sig. Gaudenzi), puntualmente certificate (trauma distorsivo del rachide cervicale e trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro), si ha motivo di ritenere, con buon grado di ragionevolezza, come tra il Sig. Sabatini e il tecnico del Real Montecchio non siano intervenuti, contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso soggetto deferito (pag. 3, Relazione Ufficio Indagini), un semplice “alterco” e un “tocco involontario” (da parte del Sig. Sabatini), a causa dei quali si sarebbe verificata la caduta del Sig. Gaudenzi. E’ stata acquisita infatti, la deposizione del dirigente della Real Montecchio Claudio Imperatori il quale ha riferito che il Sabatini, dopo aver aggredito a parole il Gaudenzi, lo aveva preso per il collo sbattendolo a destra e a sinistra e facendolo cadere nello spazio sottostante lo scivolo degli spogliatoi; - considerato, dunque, che il nocumento fisico subito dal tecnico del Real Montecchio, di entità piuttosto consistente, come già osservato, non può che essere ricondotto ad una vera e propria forma di aggressione da parte del Sig. Sabatini, connotata da un certo grado di violenza; - considerato pertanto che la condotta posta in essere dal Sabatini in danno del Gaudenti si connota di rilevante gravità anche in considerazione di quanto dispone l'art. 62, c. 1, NOIF, che impone alle società il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle Società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. Il comportamento tenuto dal Sig. Sabatini si rivela palesemente antitetico sia rispetto ai generali doveri di cui all'art. 1, c. 1, CGS, sia a quanto prescrive la richiamata disposizione regolamentare NOIF, tanto più in considerazione della sua posizione apicale nell'ambito dei quadri societari del sodalizio di appartenenza (Vice-Presidente dell'ASD Cagliese Calcio), il che avrebbe dovuto ind urlo ad adoperarsi più di ogni altro allo scopo di cercare di distendere gli animi ormai esacerbati. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge al sig. Francesco Sabatini la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei) e alla Società ASD Cagliese Calcio l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).
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