F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62/CDN del 06/06/08 (200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PAPONETTI (all’epoca dei fatti calciatore Pescara Calcio attualmente tesserato Giulianova Calcio Srl), GIUSEPPE POSTIGLIONE (Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore Potenza Sport Club Srl), PASQUALE GIUZIO (dirigente accompagnatore nonché delegato Potenza Sport Club) E DELLA SOCIETA’ POTENZA SPORT CLUB Srl (nota n. 2125/188pf07-08/SP/en del 15.1.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62/CDN del 06/06/08 (200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PAPONETTI (all’epoca dei fatti calciatore Pescara Calcio attualmente tesserato Giulianova Calcio Srl), GIUSEPPE POSTIGLIONE (Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore Potenza Sport Club Srl), PASQUALE GIUZIO (dirigente accompagnatore nonché delegato Potenza Sport Club) E DELLA SOCIETA’ POTENZA SPORT CLUB Srl (nota n. 2125/188pf07-08/SP/en del 15.1.2008) Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) Il calciatore Luca Paponetti, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Pescara Calcio, ed attualmente tesserato per la società Giulianova Calcio Srl; 2) Il sig. Giuseppe Postiglione, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore della società Potenza Sport Club Srl; 3) Il sig. Pasquale Giuzio, Dirigente accompagnatore, della società Potenza Sport Club Srl; 4) Il Potenza Sport Club Srl; per rispondere: - i primi tre della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 del CGS e per la violazione del disposto di cui all’art. 40/4 delle NOIF; - la Società, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS. Il difensore dei deferiti Postiglione Giuseppe e soc. Potenza Sport Club ha fatto pervenire memoria con la quale chiede il proscioglimento dei suoi rappresentati o, in subordine, l’irrogazione di una sanzione contenuta nel minimo. All’udienza del 5/6/08 il rappresentante della Procura ha richiesto le seguenti sanzioni: mesi 4 di inibizione per il Postiglione,mesi sei di inibizione per il Giuzio, mesi 4 di squalifica per il Paponetti e € 2.000,00 per la soc. Potenza Sport Club. I difensori dei deferiti hanno chiesto il proscioglimento o, in subordine, una sanzione contenuta nel minimo. Sulla base dell’attività di indagine svolta dalla Procura Federale, deve ritenersi provato che il calciatore Luca Paponetti abbia violato l’art. 40/4 delle NOIF, che non consente il tesseramento contemporaneo per più società, tesserandosi con il Potenza, nonostante il precedente tesseramento per la stagione sportiva 2007/2008 sottoscritto in data 9/8/2007 con il Pescara, che in data 18.8.2007 aveva avuto dalla Lega Professionisti di Serie C il visto di esecutività. Nel contempo il Potenza S.C. risulta avere avviato la trattativa con il Paponetti nonostante fosse a conoscenza che lo stesso calciatore avesse già firmato il rinnovo del tesseramento con il Pescara Calcio e, comunque, senza effettuare adeguati accertamenti in ordine a tale circostanza. In particolare il Potenza SC, ha operato senza prima accertarsi presso la Lega Professionisti di Serie C, se il precedente tesseramento del Paponetti con il Pescara Calcio, sottoscritto in data 9.8.2007 avesse ricevuto il visto di esecutività e, comunque, senza preoccuparsi minimamente dello status del calciatore. La presenza fisica del Presidente Postiglione alle trattative intercorse con il Paponetti appare provata dalle concordi dichiarazioni del calciatore e dal suo agente “di fatto” Di Campli. In ogni caso la presenza o l’assenza del Postiglione al momento della conclusione delle trattative non ha rilevanza in quanto, il Presidente, per sua stessa ammissione (vedi dichiarazioni rese alla procura Federale) era certamente al corrente dei contatti tra la società ed il Paponetti ed avrebbe dovuto comunque usare la massima diligenza nei controlli sulla situazione del calciatore, anche alla luce della carica federale ricoperta. Pertanto la responsabilità del Postiglione appare accertata quanto meno a titolo di colpa. Analoghe valutazioni valgono per il Giuzio che ha sottoscritto gli atti nella sua qualità di delegato. I fatti contestati realizzano la violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 del CGS, e dell’art. 40/4 delle NOIF, da parte del calciatore Paponetti, dell’Amministratore Unico e Legale rappresentante del Potenza SC Srl, sig. Postiglione e del Dirigente del Potenza SC Srl, sig. Giuzio. I precedenti giurisprudenziali della CGF citati nella memoria difensiva del Postiglione e del Potenza, non hanno alcuna attinenza con la presente fattispecie, riguardando fatti e circostanze del tutto diverse. Inoltre, al calciatore Paponetti si deve addebitare una ulteriore condotta antiregolamentare, anche essa in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1 CGS, consistita nell’essersi avvalso, in occasione della trattativa svoltasi in data 20.8.2007 presso lo Stadio di Potenza, dell’agente FIFA Donato Di Campli, nonostante in tale data il Paponetti fosse ancora legato, con vincolo di mandato, all’agente FIFA avv. Fernando Arbotti (tale ultimo mandato, risulta essere stato revocato dal Paponetti solo il giorno 21.8.2007, per poi essere nuovamente rinnovato in data 27.8.2007 allo stesso Arbotti). Della condotta tenuta dall’Amministratore Unico e Legale Rappresentante e dal dirigente del Potenza calcio deve essere chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, anche la stessa società Potenza Calcio, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del nuovo CGS. Sanzioni congrue per i fatti così come accertati appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: mesi due di inibizione a Postiglione Giuseppe, mesi due di inibizione a Giuzio Pasquale, mesi quattro di squalifica a Paponetti Luca ed € 2.000,00 (duemila/00) alla soc. Potenza Sport Club Srl.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it