F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CDN del 06/06/08 (315) RECLAMO DELLA SOCIETA ASD GALLIANESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA GALLIANESE-BOGO A MOZZANO DEL 25.5.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Toscana – C.U. n. 50bis del 28.5.2008 – Campionato 1^ Categoria Play Off).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CDN del 06/06/08 (315) RECLAMO DELLA SOCIETA ASD GALLIANESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA GALLIANESE-BOGO A MOZZANO DEL 25.5.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Toscana - C.U. n. 50bis del 28.5.2008 – Campionato 1^ Categoria Play Off). letto il reclamo proposto dalla Società ASD Gallianese avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Toscana pubblicata sul CU n. 50bis del 28.5.2008, rilevato che lo stesso andava proposto entro il giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione appellata sul CU del Comitato Regionale, a termini del disposto di cui al CU n. 68/A del 25.2.2008; rilevato che il reclamo de quo è stato spedito alla Segreteria di questa Commissione disciplinare il 30.5.2008, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.
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