F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61/CDN del 03/06/08 (163) APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’ASSOLUZIONE DEL SIG. GRAZIANO RAVAROTTO (all’epoca dei fatti Presidente Calcio Monselice) E DELLA SOCIETA’ CALCIO MONSELICE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 41 del 16.1.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61/CDN del 03/06/08 (163) APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’ASSOLUZIONE DEL SIG. GRAZIANO RAVAROTTO (all’epoca dei fatti Presidente Calcio Monselice) E DELLA SOCIETA’ CALCIO MONSELICE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 41 del 16.1.2008) Con ricorso del 29.1.2008, la Procura Federale ha impugnato la decisione, pubblicata su CU n. 41/08, con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto ha prosciolto il Sig. Ravarotto G., Presidente della ASD Calcio Monselice 1926 Sweden, e la Società stessa dagli addebiti agli stessi ascritti con deferimento del 5.6.2007, nel quale ha prospettato che il primo avesse consentito al Sig. Pietro Giacomini, soggetto radiato dalla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, lo svolgimento di attività sociali e il reclutamento di calciatori. A sostegno della propria tesi, la Procura federale, riportandosi sostanzialmente alla relazione dell’Ufficio Indagini del 30.11.2006, prot. n. 1230 del 5.12.2006, ha indicato numerose e inequivoche dichiarazioni il cui contenuto, lamenta la reclamante, sarebbe state disatteso dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Veneto. La Procura si duole, in particolare, che la Commissione di prime cure avrebbe omesso di valutare la circostanza, pienamente provata, della sussistenza di continuativi rapporti finalizzati al compimento di attività istituzionali, essendo altresì accertata la presenza del Giacomini all’interno delle strutture. Continua la reclamante asserendo che il ruolo attivo del Giacomini avrebbe dovuto ritenersi provato sia da quanto dichiarato dallo stesso Ravarotto, destinatario di alcune “imbeccate” in merito a taluni calciatori da contattare, sia dalla sua presenza alle gare ufficiali ed agli allenamenti della società, in occasione dei quali si sarebbe intrattenuto con dirigenti e calciatori. Per tali motivi, la Procura chiede la riforma della decisione impugnata concludendo perché venga inflitta al Sig. Ravarotto la sanzione della inibizione per mesi sei (6) e alla Società l’ammenda di € 500,00. Alla riunione del 3.6.2008, la Procura ha insistito nelle proprie richieste, mentre nessuno era presente per gli appellati. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Il quadro accusatorio ha profili troppo sfumati e incerti perché possa giungersi a un giudizio di responsabilità dei soggetti deferiti. Difatti, la presenza di un soggetto, ancorché radiato, presso le strutture societarie e alle partite, non è sufficiente a dimostrare che lo stesso svolga le prestazioni “sommerse”, indicate nell’atto di incolpazione. Tanto più che, anche dalla accennata relazione dell’Ufficio Indagini, è emerso che il Sig. Giacomini, già presidente della Monselice, intratteneva rapporti di amicizia con il Sig. Ravarotto (e ovviamente ciò non può essere oggetto di censura) al quale, di certo, non potrà neanche essere imputato di avere ricevuto suggerimenti in ordine a presunti acquisti. Non è sufficiente la semplice relazione tra i due soggetti a determinare la prova dello svolgimento dei compiti istituzionali da parte del Giacomini. Tra l’altro, è bene sottolineare che lo stesso è soggetto evidentemente non gradito a taluni i quali sono rimasti nell’anonimato ma che, comunque, nell’esposto che ha dato origine all’indagine, hanno lamentato, unicamente, la presenza del Giacomini all’interno della Società, senza che ciò sia indicativo di alcuna attività illecita. Anche dall’esame approfondito della relazione dell’Ufficio Indagini non emergono elementi tali da poter ritenere configurato l’illecito prospettato. Peraltro, solo alcuni dei soggetti escussi hanno genericamente riferito di una presenza sfocata del Giacomini e, l’unico elemento “incisivo” dal punto di vista probatorio, parrebbe costituito da informazioni rilasciate da un confidente, rimasto anonimo, ma, comunque non versate in alcun verbale e, pertanto, non suscettibili di alcuna valutazione. V’è infine da rilevare che la richiamata decisione della CAF, pubblicata su CU FIGC n. 34/c del 23.5.2002, non può essere posta a fondamento della responsabilità di soggetti per fatti dei quali si è prospettato l’accadimento a distanza di anni. PQM rigetta il reclamo.
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