F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 159/CGF – RIUNIONE DEL 11 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 235/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELL’ A.C. PATERNO’ 2004 AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIOVANNI COSTANZO; DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA PATERNÒ/ADRANO DEL 15.03.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 19.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 159/CGF – RIUNIONE DEL 11 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 235/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELL’ A.C. PATERNO’ 2004 AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIOVANNI COSTANZO; DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA PATERNÒ/ADRANO DEL 15.03.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 19.3.2008) Con le decisioni indicate in epigrafe, la società ricorrente è stata condannata al pagamento di € 1.200,00 ed il suo calciatore, signor Giovanni Costanzo, ad una squalifica per sei giornate di gara. La prima sanzione è stata motivata sotto un duplice profilo: a) per avere nel corso del secondo tempo i sostenitori della società Paternò lanciato in campo all’indirizzo di un Assistente Arbitrale bottiglie di plastica ed agrumi, rivolgendo nella circostanza espressioni offensive e minacciose all’indirizzo del medesimo; b) per indebita presenza nel corso della gara di persone non identificate all’interno del recinto di gara, che costringevano l‘arbitro ad interrompere il gioco per tre volte allo scopo do farle allontanare. La società Paternò tende ad ottenere una riduzione della multa, assumendo che nella fattispecie le persone estranee al bordo del campo sarebbero state, in realtà, aiutanti del cassiere che, raccolto il denaro proveniente dalla vendita dei biglietti, lo stavano portando al cassiere principale nella zona spogliatoi, aggiungendo che in tale circostanza nessuno ha insultato l’arbitro né inveito contro di lui. Ora è da considerare che mentre quest’ultima evenienza non è rilevante, in quanto non è stataminimamente assunta a fondamento della motivazione del giudice sportivo per l’episodio in contestazione, rimane il fatto che in ogni caso anche eventuali membri del personale interno alla amministrazione della società avrebbero comunque dovuto farsi previamente identificare e richiedere in base alla motivazione di cui sopra espressa autorizzazione al direttore di gara per attraversare e ad ogni modo non certo per trattenersi in luogo non consentito. Sta di fatto, invece, che la loro presenza ha costretto il direttore di gara ad interrompere per ben tre volte lo svolgimento dell’incontro. Nessuna giustificazione è stata, poi, invocata quanto alla condotta aggressiva posta in essere – come si è sopra ricordato - nei confronti di un Assistente Arbitrale.Per cui il ricorso non appare sotto alcun aspetto meritevole di accoglimento. Quanto, poi, alla sanzione posta a carico del calciatore Costanzo Giovanni, va preliminarmente osservato, sul terreno probatorio, che non è ammissibile, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., acquisire ed utilizzare nella specie copie di CD che riprendano televisivamente episodi della gara contestata. La normativa citata stabilisce, infatti, che “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, aggiungendo inoltre soltanto che “gli organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare quale mezzo di prova…anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”. Ciò premesso, è da rilevare che, a ben riflettere, la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata con erroneo riferimento complessivo a ben tre distinti comportamenti, che vanno invece analiticamente considerati nella loro corrispondenza ad altrettante fattispecie ipotizzate nell’art. 19, comma 4 C.G.S. e non già erroneamente fatti rientrare nella sola previsione dell’art. 14, comma 4 lett. b). Sta di fatto che il Costanzo ha in primo luogo colpito con uno schiaffo al volto un avversario, in violazione del precetto di cui alla lettera b) di quella disposizione, rendendosi così passibile per ciò solo di una squalifica per tre giornate, senza che possa riconoscersi nella descrizione del fatto alcuna esagerazione, come sostiene la difesa, né tanto meno alcuna rilevanza diminuente in diritto per le circostanze che la persona percossa sia riuscita a mantenersi in piedi e non sia caduta in terra, né abbia riportato alcun infortunio o ferita.Inoltre va tenuto presente che in aggiunta a tale condotta, sebbene ad essa indubbiamente connessa sotto il profilo causale e cronologico, lo stesso giocatore, in un atteggiamento di inaccettabile reazione al conseguente provvedimento di espulsione dalla gara, si è rivolto all’Assistente Arbitrale con espressioni offensive e gravemente minacciose, condotta senza alcun dubbio gravemente antisportiva nei confronti di un ufficiale di gara e vietata come tale dalla lettera a) dello stesso art. 19.4 che la punisce come sanzione minima con due giornate di squalifica. Sul punto non sembra possibile, infatti, mitigare la sanzione, tenendo conto delle varie circostanze menzionate dalla società ricorrente, come importanza dell’incontro ai fini della lotta per evitare la retrocessione, il dato che al momento in cui si è verificato l’episodio la squadra fosse in svantaggio nel punteggio, la constatazione che il colpevole in azione di giuoco fosse stato strattonato dagli avversari e/o avesse a propria volta proceduto a spintonarli e così via. Merita piuttosto di essere tenuto presente in argomento il dato che persino la stessa società afferma di aver biasimato e stigmatizzato il comportamento del suo calciatore nei confronti degli ufficiali di gara ed in particolar modo dell’Assistente Arbitrale. Indipendentemente da quanto sopra una attenta considerazione è, infine, da dedicare al tentativo compiuto dal Costanzo di colpire con un pugno lo stesso Assistente Arbitrale, senza tuttavia riuscirvisolo grazie al meritevole e provvidenziale intervento dei suoi stessi compagni di squadra e della Forza Pubblica. La gravità della condotta risulta di tutta evidenza, come pure la carica di violenza e di pericolosità in essa implicita, per modo che appare paradossale e quasi eufemistico qualificarla, ai sensi dell’art. 19 lettera a), alla stregua di una “condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, passibile di una squalifica per due giornate. Del resto, la serie di sanzioni disciplinari riportate dallo stesso calciatore non depone certamente a suo favore. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Paternò 2004 di Paterno (Catania); ridetermina la sanzione e infligge al calciatore Giovanni Costanzo, la squalifica per 7 giornate di gara effettive. Conferma nel resto. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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