F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 143/CGF – RIUNIONE DEL 19 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 249/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 2) RICORSO DEL F.C. REGGIO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. MOLLUSO GIUSEPPE; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ROCHA VAGNER JOSE, INFLITTE SEGUITO GARA REGGIO CALCIO A 5/BISCEGLIE CALCIO A/5 DELL’8.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 520 del 10.3.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 143/CGF – RIUNIONE DEL 19 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 249/CGF DEL 24 GIUGNO 2008
2) RICORSO DEL F.C. REGGIO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. MOLLUSO GIUSEPPE; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ROCHA VAGNER JOSE, INFLITTE SEGUITO GARA REGGIO CALCIO A 5/BISCEGLIE CALCIO A/5 DELL’8.3.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 520 del 10.3.2008)
Con reclamo del 12.3.2008, la S.S. Reggio Calcio a 5 presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo emessa con Com. Uff. n. 520 del 10.3.2008 per i fatti verificatisi in occasione della gara contro il Bisceglie Calcio a 5 disputata a Reggio Calabria l’8.3.2008. Le sanzioni sono consistite nell’ammenda di € 1.000,00 a carico del Reggio perché i propri sostenitori rivolgevano ingiurie e minacce nei confronti degli occupanti della panchina della squadra avversaria sputando loro contro ed attingendoli, così costringendo alcuni agenti delle forze dell’ordine a intervenire per far cessare le intemperanze, nonché una squalifica di tre gare effettive all’allenatore Giuseppe Molluso perché, a fine gara, mentre faceva rientro negli spogliatoi, colpiva con uno schiaffo al viso un calciatore della squadra avversaria. Nel reclamo veniva sottolineato che il comportamento del Molluso era stato determinato dalle continue provocazioni da parte della squadra avversaria, e di cui era rimasto vittima e, pertanto, sulla base della suddetta prospettazione dei fatti, riteneva la sanzione eccessiva, chiedendone la riduzione. La decisione va confermata, sia perché i fatti sono risultati provati attraverso il referto arbitrale e gli atti ad esso allegati, sia perchè la sanzione sia rivela del tutto congrua alla natura e serietà delle condotte contestate. Per questi motivi la C.G.F. in parziale riforma del reclamo come sopra proposto dal F.C. Reggio Calcio a Cinque di Reggio Calabria, ridetermina la sanzione inflitta al sig. Molluso Giuseppe in 4 giornate di gara. Conferma nel resto la delibera impugnata. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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