F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 202/CGF – RIUNIONE DEL 5 GIUGNO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 248/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 4) RICORSO PER REVOCAZIONE DEL G.S.D. SACRO CUORE MILAZZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TIGER BROLO/SACRO CUORE MILAZZO DEL 4.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 54 del 28.5.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 202/CGF – RIUNIONE DEL 5 GIUGNO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 248/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 4) RICORSO PER REVOCAZIONE DEL G.S.D. SACRO CUORE MILAZZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TIGER BROLO/SACRO CUORE MILAZZO DEL 4.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 54 del 28.5.2008) La G.S.D. Sacro Cuore Milazzo, con atto spedito il 30.5.2008, ha proposto a questa Corte di Giustizia Federale “ricorso – impugnazione (revocazione)” avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 28.5.2008, che ha così descritto la vicenda in esame: “Il fatto contestato riguarda la esecuzione dei calci di rigore che alla fine della gara, conclusasi dopo i tempi supplementari sul punteggio di parità (2-2), richiedeva appunto la effettuazione dei calci di rigore per decretare la vincente con diritto al passaggio nella categoria superiore. Cita l'arbitro nel proprio referto che procedeva al sorteggio preliminare per determinare la squadra che per prima avrebbe iniziato la fase dei tiri dal dischetto facendosi subito dopo indicare i primi cinque calciatori designati ai tiri. Sussistendo dopo i primi cinque tiri di entrambe le squadre il risultato di parità si proseguiva con i tiri ad oltranza ma, trovandosi a fine gara la Tiger Brolo in inferiorità numerica di un calciatore a seguito delle espulsioni subite dalle due squadre nel corso dei tempi regolamentari e supplementari (due gli espulsi della Tiger Brolo, uno per la Sacro Cuore Milazzo), la Sacro Cuore Milazzo come da regolamento era tenuta a ridurre il numero del propri calciatori per eguagliarlo a quello della squadra avversaria. La Sacro Cuore Milazzo indicava all'arbitro la esclusione dalla effettuazione dei tiri del proprio portiere Andaloro Antonio il quale però rimaneva sul terreno di giuoco opponendosi, per il ruolo di portiere ricoperto, ai tiri dal dischetto di rigore effettuati dai calciatori della Tiger Brolo. Effettuati nove tiri per ciascuna società e persistendo ancora una volta il risultato di parità (9-9) iniziavano le proteste dei calciatori e dei dirigenti della società Tiger Brolo: questi sostenevano che il decimo tiro spettasse al calciatore della Sacro Cuore Milazzo che non aveva calciato alcun tiro (per l'appunto il portiere Andaloro Antonio) e che era presente sul terreno di giuoco e che la procedura eseguita era irregolare perché sarebbero stati dieci i calciatori incaricati dei tiri dal dischetto per conto della Sacro Cuore Milazzo in contrapposizione ai nove calciatori designati dalla Tiger Brolo che erano peraltro gli unici presenti sul terreno di giuoco. L'arbitro non riteneva fondate le opposizioni manifestate sul campo dalla società Tiger Brolo e disponeva la prosecuzione dei calci di rigore escludendo dai tiri, come indicato dalla Sacro Cuore Milazzo, il portiere Andaloro Antonio al quale però aveva consentito e continuava a consentire la opposizione ai tiri dal disco di rigore effettuati dai calciatori della Tiger Brolo. Inoltre l'arbitro consentiva che i calciatori incaricati dei tiri di rigore della seconda tornata (tutti i calciatori designati ne avevano a quel punto tirati almeno uno) venissero liberamente scelti da ciascuna delle due squadre senza seguire l'ordine in precedenza tenuto, scatenando nuovamente le proteste della società Tiger Brolo che riteneva irregolare anche questa procedura ritenuta invece del tutto conforme al regolamento dall'arbitro. La Tiger Brolo poi a seguito dell'errore di un proprio calciatore nel primo tiro di rigore della seconda tornata, veniva dichiarata perdente sul risultato complessivo di 11-12”. L’ A.S. Tiger Brolo proponeva reclamo al Giudice Sportivo avverso la regolarità della gara, sostenendo che durante l’esecuzione dei “tiri di rigore” l’arbitro era incorso in un “errore tecnico circa la procedura di esecuzione”. Il Giudice Sportivo respingeva il reclamo, ma – a seguito di ulteriore gravame – la Commissione Disciplinare Territoriale, ritenendo fondate le doglianze della A.S. Tiger Brolo, ha accolto “l’appello inoltrato dalla società A.S. Tiger Brolo (Me), disponendo la ripetizione della gara reclamata in data e orario a cura del Comitato Regionale Sicilia”. La G.S.D. Sacro Cuore Milazzo ha sostenuto che il gravame da essa oggi proposto a questa Corte di Giustizia “è sicuramente ammissibile in quanto, per come si vedrà innanzi, verte su circostanze sulle quali la C.G.F. ha il potere di pronunciarsi nonostante la pronuncia definitiva in seconda ed ultima istanza da parte della Commissione Disciplinare Territoriale. Questo in quanto gli organi di Giustizia Sportiva territoriale, hanno ritenuto, errando, di potersi pronunciare nel merito circa il fatto sottoposto al loro esame, mentre ad essi era preclusa ogni sindacabilità del <>. Ne consegue che gli organi avrebbero dovuto respingere il reclamo poiché la materia era completamente sottratta al loro giudicato”. A sostegno di tale assunto, la ricorrente ha sostenuto che la “decisione della Commissione Disciplinare deve essere riformata in quanto la stessa è caduta in un gravissimo errore ontologico, allorquando, ha disposto la ripetizione della gara relativamente ad un fatto, quello della <> sottratto al suo potere decisionale”. La A.S.D. Tiger Brolo ha depositato memoria, con la quale ha eccepito l’inammissibilità del gravame. La Corte di Giustizia Federale, Sezione Seconda, all’udienza del 5.6.2008, udita la relazione del componente all’uopo delegato, e gli avv.ti Gaetano Aita, difensore della G.S.D. Sacro Cuore Milazzo – il quale ha insistito per l’accoglimento del gravame –, e l’avv. Stefano Vitali, difensore della A.S. Tiger Brolo – che ha rinnovato l’eccezione di inammissibilità del ricorso - si è, quindi, riservata di decidere. Il gravame in discussione è stato qualificato dalla G.S.D. Sacro Cuore Milazzo quale impugnazione per “revocazione”, sul presupposto che la decisione resa dal Giudice a quo costituisce una “pronuncia definitiva in seconda ed ultima istanza”. In tal caso l’unico rimedio proponibile per la modifica di una decisione dell’Organo giudicante non condivisa è disciplinato dall’art. 39 C.G.S., il quale testualmente dispone: “1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”. La decisione oggi gravata non può essere considerata viziata sotto alcuno dei profili previsti dalla norma. Esclusi i casi da a) a c), non è possibile sostenere che le censure oggi formulate investano una delle fattispecie sub d) ed e). Non sussiste quella di “omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento”, perché l’assunto di un erroneo svolgimento della procedura dei tiri di calci di rigore è stato ampiamente dibattuto innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale e trattato nella decisione oggi gravata. Né è possibile ritenere che questa abbia commesso “un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”. Anche a voler considerare che l’arbitro non abbia correttamente disciplinato la fase di esecuzione dei calci di rigore, non si può certo sostenere che si verta in un caso di “errore di fatto”, ma – a voler tutto concedere – di un’erronea interpretazione di una norma del regolamento dettato per le “procedure per determinare la squadra vincente di una gara”. Neppure la censura proposta dalla G.S.D. Sacro Cuore Milazzo alla decisione gravata per avere “disposto la ripetizione della gara, relativamente ad un fatto, quello della <> sottratto al suo potere decisionale” può essere ritenuto elemento idoneo a legittimare la revocazione della decisione, giacché non investe certo un errore di fatto. Si deve concludere, quindi, che il gravame oggi proposto costituisce un vano tentativo di un riesame nel merito di una decisione definitiva, non consentito dal dettato dell’art. 39 C.G.S. e, quindi, inammissibile. Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal G.S.D. Sacro Cuore Milazzo di Milazzo (Messina). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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