F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 202/CGF – RIUNIONE DEL 5 GIUGNO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 248/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 3) RICORSO DELLA REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MUROLO MICHELE SEGUITO GARA PLAY OFF CELANO/REAL MARCIANISE DELL’1.6.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 215/C del 3.6.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 202/CGF – RIUNIONE DEL 5 GIUGNO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 248/CGF DEL 24 GIUGNO 2008
3) RICORSO DELLA REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MUROLO MICHELE SEGUITO GARA PLAY OFF CELANO/REAL MARCIANISE DELL’1.6.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 215/C del 3.6.2008)
Il reclamo prende le mosse dal provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C il quale, con Com. Uff. n. 215/C del 3.6.2008 squalificava per due gare effettive il calciatore della Real Marcianise Calcio S.p.A., Murolo Michele a causa dei fatti relativi alla gara Celano F.C. Olimpia S.r.l. /Real Marcianise Calcio S.p.A. dell’ 1.6.2008 valevole per i play-off del Campionato di Serie C2 2007/2008 - Girone C, per avere lo stesso calciatore applaudito a termine gara, ironicamente, i sostenitori della squadra avversaria. La ricorrente propone impugnazione per ingiustificabilità ed infondatezza oltreché per eccessività della punizione irrogata poiché non vi è configurabilità della condotta ascritta al calciatore come ingiuriosa o provocatoria. Il ricorrente rileva che, durante il corso della gara, lo stesso calciatore veniva fatto oggetto di ingiurie da parte dei sostenitori della squadra del Celano come peraltro risulta dal referto arbitrale. Rileva quindi la ricorrente che il comportamento del calciatore Murolo Michele non va considerato come antisportivo ma semmai ironico e finalizzato a stigmatizzare, al contrario, il comportamento denigratorio tenuto dai sostenitori della squadra Celano F.C. Olimpia S.r.l. A seguito delle motivazioni, la ricorrente chiede, in via principale di annullare integralmente la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Murolo Michele; in subordine commutare la stessa in ammenda nella misura minima prevista dal C.G.S.; in via estremamente gradata, ridurre la squalifica de qua da due a una giornata. La Corte rileva che il contesto della partita e l'importanza della stessa hanno sicuramente acceso gli animi sia dei sostenitori che dei giocatori oltre misura; che, pur stigmatizzando il comportamento tenuto dai sostenitori della squadra "Celano F.C. Olimpia S.r.l.", ciò non di meno i calciatori devono tenere un comportamento consono al ruolo che essi stessi hanno. Che il comportamento del calciatore Murolo Michele non va considerato come antisportivo ma comunque va sanzionato per la mancanza di controllo che lo stesso giocatore avrebbe dovuto mantenere sia durante che al termine della gara. Per questi motivi la C.G.F accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) e, per l’effetto, riduce ad una giornata di gara la sanzione inflitta al calciatore Murolo Michele. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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