F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 190/CGF – RIUNIONE DEL 29 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 247/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELLA SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SORRENTO/LUCCHESE DEL 27.04.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 184/C del 29.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 190/CGF – RIUNIONE DEL 29 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 247/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELLA SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SORRENTO/LUCCHESE DEL 27.04.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 184/C del 29.4.2008) Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 184/C del 29.4.2008 ha inflitto alla società Sorrento Calcio S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 per il comportamento antisportivo dei propri tifosi inflitta seguito gara Sorrento/Lucchese del 27.4.2008. Avverso tale provvedimento il Sorrento Calcio S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 30.4.2008 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 26.5.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludib ili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi, la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla Sorrento Calcio S.r.l. di Sorrento, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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