F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 133/CGF – RIUNIONE DEL 29 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 229/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 2) RICORSO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE E AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. PULVIRENTI ANTONINO SEGUITO GARA CATANIA/INTERNAZIONALE DEL 10.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 185 dell’11.02.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 133/CGF – RIUNIONE DEL 29 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 229/CGF DEL 20 GIUGNO 2008
2) RICORSO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE E AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. PULVIRENTI ANTONINO SEGUITO GARA CATANIA/INTERNAZIONALE DEL 10.2.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 185 dell’11.02.2008)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Catania/Internazionale, disputato in data 10.2.2008 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ammoniva con diffida ed infliggeva al presidente, signor Antonino Pulvirenti, del Catania Calcio S.p.A. l’ammenda di € 5.000,00, per avere, al termine della predetta gara, rivolto al direttore di gara e ad un assistente espressioni irriguardose, in violazione dell’art. 5, commi 1, 5 e 6 lett. b) e d) del vigente C.G.S. Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti infliggeva, altresì, alla società Calcio Catania S.p.A. l’ammenda di € 8.000,00 a titolo di responsabilità diretta per il comportamento del proprio Presidente, nonché per aver i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo dell’incontro de quo, intonato continuativamente cori ingiuriosi nei confronti del direttore di gara. In particolare, il signor Pulvirenti, al termine dell’incontro, si rivolgeva al direttore di gara, signor Farina, e, successivamente al suo assistente, signor Cariolato, con espressioni del seguente tenore: “ti devi vergognare, vergogna, era fuorigioco di un metro”. Quanto ai sostenitori, il comportamento sanzionato consisteva nell’intonazione, a partire dal minuto 30° del secondo tempo di gioco, di cori oltraggiosi nei confronti dell’arbitro, violazione per cui la società Calcio Catania S.p.A. era stata già in passato sanzionata. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Calcio Catania S.p.A., la quale, in sintesi, lamenta, (i) con riferimento alla posizione del proprio Presidente, l’incongruità della decisione del Giudice Sportivo, in considerazione del fatto che le dichiarazioni oggetto di contestazione erano rivolte ad un assistente e non all’arbitro, mentre (ii) con riferimento alla posizione della società, l’irragionevolezza dell’equiparazione delle sanzioni tra il Presidente e la Società e l’eccessiva rilevanza attribuita ai cori dei propri sostenitori. A giustificazione del comportamento del proprio Presidente, la società assume, inoltre, la circostanza che l’arbitro abbia, in seguito, riconosciuto lo sbaglio commesso nel dichiarare valida la rete del vantaggio dell’Internazionale. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 29.2.2008, è presente, per la Calcio Catania S.p.a, l’Avv. Fiorillo, la quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che la precisazione in ordine al destinatario delle dichiarazioni lesive rese dal Presidente risulta infondata in quanto l’art. 5 C.G.S. sanziona il soggetto dell’ordinamento federale che rende dichiarazioni idonee a ledere il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale, senza alcuna distinzione in merito ai soggetti ai quali le stesse sono rivolte. Nessuna riduzione dell’ammenda può, pertanto, essere presa in considerazione. Quanto, invece, alla posizione della società, la Corte precisa che, in caso di dichiarazioni lesive rilasciate da dirigenti e tesserati, la responsabilità delle società è stabilità dall’articolo 5, comma 2, C.G.S. e la relativa sanzione dal comma 7 della medesima disposizione codicistica. Risultano irrilevanti, pertanto, le doglianze manifestate dalla Società in ordine alla propria responsabilità ed all’ammontare dell’ammenda. Risulta irrilevante, altresì, la circostanza, presunta attenuante, dell’ammissione dell’arbitro circa l’irregolarità del gol. Per questi motivi, la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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