F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 133/CGF – RIUNIONE DEL 29 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 229/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 3) RICORSO DEL VICENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 MARZO 2008 ED AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA AL SIG. PIGNONI SERGIO SEGUITO GARA VICENZA/CESENA DEL 16.02.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. N. 193 del 19.02.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 133/CGF – RIUNIONE DEL 29 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 229/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 3) RICORSO DEL VICENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 MARZO 2008 ED AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA AL SIG. PIGNONI SERGIO SEGUITO GARA VICENZA/CESENA DEL 16.02.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. N. 193 del 19.02.2008) Con decisione pubblicata mediante il comunicato ufficiale n. 193 del 19.2.2008, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato nei confronti di Sergio Vignoni, Direttore Sportivo del Vicenza Calcio S.p.A., le sanzioni dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 3.3.2008 e dell’ammenda di € 4.000,00. Tanto per avere, al 21° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica e rivolgendo un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara; recidiva specifica. Avverso la decisione del Giudice di prime cure, hanno interposto ricorso la società Vicenza Calcio S.p.A. ed il Direttore Sportivo Sergio Vignoni, all’uopo deducendo la sproporzione della sanzione pecuniaria comminata a quest’ultimo rispetto ai fatti in contestazione. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, i ricorrenti hanno, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente annullamento della statuizione recante l’applicazione dell’ammenda, ovvero, in via subordinata, per la riduzione dell’entità della detta sanzione Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto del Quarto Ufficiale. Ed, invero, alla stregua delle univoche risultanze del suddetto rapporto, deve ritenersi acclarato che il sig. Vignoni, al 21° del secondo tempo, si alzava e, recandosi verso la linea laterale del terreno di gioco, urlava “arbitro se un disonesto, falla finita”. Del pari, avuto riguardo al chiaro contenuto offensivo dell’espressione utilizzata, non può essere revocata in dubbio la qualificazione come illecita della condotta in esame, sicuramente concretante una fattispecie di espressione ingiuriosa rivolta al direttore di gara. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che l’ammenda comminata al signor Vignoni sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi; e ciò – non solo per le modalità plateali della condotta ingiuriosa – ma anche in ragione della recidiva specifica e reiterata del predetto Direttore Sportivo. Ed, invero, mette conto evidenziare che il prevenuto ha riportato un lasso temporale di appena quattro mesi altre tre sanzioni per illeciti della medesima indole. Tale circostanza, smentendo le deduzioni difensive incentrate sulla eccezionalità dell’evento, dimostra con assoluta evidenza una spiccata propensione del signor Vignoni ad assumere atteggiamenti in chiara distonia con le norme dell’ordinamento sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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