F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 150/CGF – RIUNIONE DEL 28 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 232/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 3) RECLAMO DELL’A.C. MANTOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTE AL CALCIATORE FIORE STEFANO SEGUITO GARA GROSSETO/MANTOVA DEL 18.03.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 220 del 19.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 150/CGF – RIUNIONE DEL 28 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 232/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 3) RECLAMO DELL’A.C. MANTOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTE AL CALCIATORE FIORE STEFANO SEGUITO GARA GROSSETO/MANTOVA DEL 18.03.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 220 del 19.3.2008) Con decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Com. Uff. n. 220 del 19.3.2008, veniva inflitta al calciatore del Mantova Stefano Fiore, in relazione alla partita Grosseto/Mantova disputata il 18.3.2008, la squalifica per due giornate effettive di gara per aver “rivolto ad un Assistente un’espressione ingiuriosa; infrazione rilevata dal medesimo Ufficiale di gara”. Contro tale decisione presentava ricorso l’A. C. Mantova secondo la quale le frasi pronunciate dal calciatore sarebbero prive della offensività necessaria per essere qualificate come ingiuriose, per cui risultando eccessiva la sanzione inflitta, se ne chiedeva la riduzione ad una giornata o, in via subordinata, la commutazione della seconda giornata di squalifica in un’ammenda proporzionata alla categoria di appartenenza. Le doglianze difensive meritano , a giudizio della Corte, di essere accolte almeno quanto alla richiesta subordinata. L’espressione ascritta al Fiore, così come trascritta nel rapporto dell’assistente arbitrale, risulta, infatti, essere la seguente: “ non fare il fenomeno che sei maleducato e devi solo assistere”. Appare, allora evidente che la frase, come sostenuto dall’appellante, è irriguardosa più che ingiuriosa, in quanto pur dovendo essere valutata come inopportuna e fondata su una valutazione negativa del comportamento dell’assistente arbitrale, risulta priva del carattere dell’offensività che deriva dall’attribuzione all’interlocutore di qualità oggettivamente negative. Ne consegue che più adeguatamente commisurata alla gravità dell’episodio risulta essere la sanzione della squalifica per una giornata di gara, oltre all’ammenda di € 5.000,00 per cui in questo senso deve ritenersi modificata la decisione di primo grado, con restituzione alla società appellante della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.C. Mantova di Mantova riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata ed all’ammenda di € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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