F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 153/CGF – RIUNIONE DEL 4 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 233/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 4) RICORSO DELL’ A.C.F. MILAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.C.F. MILAN/FIAMMAMONZA DILETTANTE DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 13.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 153/CGF – RIUNIONE DEL 4 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 233/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 4) RICORSO DELL’ A.C.F. MILAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.C.F. MILAN/FIAMMAMONZA DILETTANTE DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 13.3.2008) L’A.C.F. Milan ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto la punizione della perdita della gara disputatasi il 24.2.2008 contro la squadra del Fiammamonza dilettante femminile, con il risultato di 0-3. Tale decisione era stata assunta in relazione alla circostanza che, non essendo stata richiesta dal Milan alcuna variazione del campo di gara ed essendosi reso indisponibile per la disputa della partita il campo a suo tempo comunicato (sito in Milano, Via Caviaga, n. 4) doveva per tale ragione addebitarsi al Milan la mancata disputa della gara A sostegno dell’impugnazione l’A.C.F. Milan deduceva una serie di mortivi che possono essere così riassunti sinteticamente:a) per mero disguido il campo indicato ad inizio stagione, denominato SNAM 1, era occupato per una gara di campionato interregionale; b) le due squadre pronte a disputare l’incontro si erano spostate nel vicino campo denominato SNAM2; c) entrambi le squadre avevano presentato all’arbitro la lista delle calciatrici e l’arbitro aveva proceduto all’appello e al formale riconoscimento; d) le due squadre avevano effettuato il normale riscaldamento; e) solo a questo punto il Fiammamonza aveva eccepito la mutazione del campo di gara ed aveva rifiutato di disputare la partita. Sosteneva, pertanto, il Milan che il rifiuto del Fiammamonza doveva ritenersi inspiegabile ed ingiustificabile considerato che il campo SNAM 1 era indisponibile per mero disguido non imputabile alla società ospitante e che, comunque, vi era la disponibilità del contiguo campo SNAM 2 sul quale le squadre si erano già trasferite per disputare la partita. Chiedeva pertanto che fosse annullata la decisione della perdita della gara e, in subordine, che la Corte adìta concedesse la ripetizione della partita. Con ordinanza istruttoria questa Corte richiedeva chiarimenti all’arbitro in ordine alla posizione del campo SNAM 2 rispetto al campo SNAM 1, in ordine alla sua idoneità alla disputa della gara ed alla sua conformità alle norme regolamentari. L’ordinanza veniva eseguita e pervenivano a questa Corte i chiarimenti richiesti. Il ricorso appare fondato per le ragioni e nei limiti qui di seguito indicati. La A.C.F. Milan risulta aver stipulato ad inizio stagione un accordo con la società SNAM proprietaria dei due impianti denominati con i nn. 1 e 2. E’ pur vero che per la disputa delle gare del Campionato Femminile era stato indicato il campo n. 1 ma deve riconoscersi che la indisponibilità del campo 1 si era manifestata in relazione ad un disguido organizzativo dovuto alla fissazione nel medesimo orario di altra gara. Ma ciò che più rileva, in questa sede, è che vi era la piena disponibilità di altro campo appartenente alla medesima struttura e posto in posizione molto vicina, come ha precisato l’arbitro in sede di chiarimenti. Il campo in questione risultava idoneo e pienamente agibile per il regolare svolgimento dell’incontro. A ciò si aggiunga che le due squadre si erano già spostate sul campo ed avevano avuto luogo gli adempimenti preliminari. Particolare rilievo assume, in questa prospettiva, la circostanza che le giovani atlete avevano già iniziato il riscaldamento ed erano ormai pronte ad affrontarsi. Conseguentemente, il rifiuto opposto dalla dirigenza del Fiammamonza sembrerebbe configurarsi più come un espediente per conseguire un risultato utile che come un richiamo imposto da un evidente inadempimento dell’avversario. Circostanza, questa, che deve essere valutata anche in riferimento all’affidamento che le giovani atlete avevano ormai fatto sull’inizio della gara e che avrebbe dovuto indurre, anche in riferimento al valore della lealtà sportiva, i dirigenti del Fiammamonza a far disputare comunque la partita. Alla luce di queste considerazioni, e tenuto conto dei poteri attribuiti agli Organi di Giustizia Sportiva in relazione a fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, ai sensi dell’art. 17 C.G.S., appare giusto consentire la ripetizione della gara. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.C.F. Milan di Milano e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta e dispone la ripetizione della gara ex art. 17, comma 4 lett. c) C.G.S.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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