F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 153/CGF – RIUNIONE DEL 4 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 233/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 3) RICORSO DELL’ A.S.D. CALCIO FEMMINILE ACESE AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 30.1.2009 AL SIG. NASTASI GREGORIO; SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 AI SIGNORI CAMIGLIA SEBASTIANO E GURRISI SALVATORE; SQUALIFICA FINO AL 27.2.2010 ALLA CALCIATRICE GUERREGGIANTE MARILENA, AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO FEMMINILE ACESE/DOMINA NEAPOLIS ACERRANA DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 67 del 27.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 153/CGF – RIUNIONE DEL 4 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 233/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 3) RICORSO DELL’ A.S.D. CALCIO FEMMINILE ACESE AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 30.1.2009 AL SIG. NASTASI GREGORIO; SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 AI SIGNORI CAMIGLIA SEBASTIANO E GURRISI SALVATORE; SQUALIFICA FINO AL 27.2.2010 ALLA CALCIATRICE GUERREGGIANTE MARILENA, AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO FEMMINILE ACESE/DOMINA NEAPOLIS ACERRANA DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 67 del 27.2.2008) Con il presente reclamo l’A.S.D. Acese impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile ha inflitto (Com. Uff. n. 67 del 27.2.2008) a seguito della gara Acese/Acerrana alla stessa società l’ammenda di € 1.000,00, nonchè al dirigente Nastasi Gregorio l’inibizione fino al 30.1.2009, all’allenatore in seconda Camiglia Sebastaiano ed all’allenatore Gurrisi Salvatore la squalifica fino al 31.1.2008, ed infine alla calciatrice Guerreggiante Marillena la squalifica fino al 27.2.2010 . In particolare secondo il referto arbitrale il Nastasi, il Gurrisi ed il Camiglia sono stati allontanati al 25° del I Tempo per le continue proteste ed intimidazioni nei confronti dell’arbitro e dei suoi “colleghi”, e la Guerreggiante “al 47° del 2° tempo a gioco fermo dopo essere stata spinta dall’allenatore della squadra avversaria reagiva colpendolo con un pugno ed uno schiaffo al viso” (negli spogliatoi accadeva un nuovo alterco tra i predetti). Con il presente gravame l’appellante chiede la riduzione dell’entità delle sanzioni in quanto il Nastasi sarebbe responsabile di un solo episodio, le squalifiche del Gurrisi e del Camiglia sarebbero eccessive anche in relazione alla sanzione adottata a carico del dirigente della squadra avversaria (squalifica fino al 2.4.2008) e il comportamento della Guerreggiante sarebbe una reazione al comportamento dell’allenatore della squadra avversaria. Il reclamo va accolto in parte ritenendo equo, alla luce dei differenti rapporti causali forniti dai reclamanti e dal contesto in cui i fatti si sono svolti, ridurre le sanzioni che sono così fissate:inibizione al Nastasi fino al 30.9.2008, squalifica a Gurrisi e Camiglia fino al 31.7.2008, squalifica alla Guerreggiante fino al 31.1.2009.Resta ferma l’ammenda a carico della reclamante ai sensi dell’art. 4 C.G.S. che è stata stabilita in misura congrua rispetto all’entità dei fatti. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Femminile Acese di Aci San’Antonio (Catania) riduce: - la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Nastasi Gregorio a tutto il 30.9.2008: - la sanzione della squalifica inflitta ai Sigg. Camiglia Sebastiano e Gurrisi Salvatore a tutto il 31.7.2008; - la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Guerreggiante Marilena a tutto il 31.1.2009. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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