F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 138/CGF – RIUNIONE DEL 13 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 230/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’A.C.D. FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2008 INFLITTA AL SIG. BATTILANI IVANO SEGUITO GARA FEMMINILE VIRUS ROMAGNA/PICENUM CALCIO FEMMINILE DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 67 del 27.2.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 138/CGF – RIUNIONE DEL 13 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 230/CGF DEL 20 GIUGNO 2008
1) RICORSO DELL’A.C.D. FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2008 INFLITTA AL SIG. BATTILANI IVANO SEGUITO GARA FEMMINILE VIRUS ROMAGNA/PICENUM CALCIO FEMMINILE DEL 24.2.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 67 del 27.2.2008)
Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile, a seguito dell’esame del referto del direttore di gara relativo all’incontro Virtus Romagna/Picenum, disputata il 24.2.2008 per il Campionato Nazionale di Serie A, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 67 del 27.2.2008, irrogava all’allenatore della società A.C.D.F. Virtus Romagna, signor Ivano Battimani la squalifica fino al 30.11.2008 perché “già squalificato sino al 23.4.2008 sostava per tutta la durata della gara dietro la rete di recinzione del campo di gara e protestava e contestava ogni decisione del direttore di gara. A fine gara si recava nei locali spogliatoi, allontanato (recidivo). Sanzione così determinata in considerazione della sosta dell’attività agonistica”. L’ A.C.D.F. Virtus Romagna ha proposto reclamo avverso tale delibera, deducendo, innanzitutto, che nella deliberazione impugnata erroneamente si è indicata come termine finale della preesistente squalifica a carico del signor Battilani la data del 23.4.8, mentre a seguito di ricorso proposto il 12.1.8 la squalifica è stata ridotta al 29.2.2008. In ordine alla nuova squalifica, la scietà reclamante deduce che il signor Battilani è entrato nell’area antistante gli spogliatoi trenta minuti dopo la conclusione della gara e solo per accertarsi dello stato di salute di una calciatrice che aveva subito un grave incidente nel corso della gara ed era stata colta da frequenti svenimenti. Il reclamo può essere accolto in parte. Preliminarmente si rileva che è ininfluente, sulla controversia in esame, l’argomento relativo alla durata della squalifica gravante sul signor Battilani. Il 24.2.2008, giorno di disputa della gara, comunque, il signor Battilani era ancora squalificato.
Per quanto concerne la nuova squalifica irrogata al tecnico, si rileva che la stessa è conseguente al fatto che questi, benché gli fosse precluso l’accesso agli spogliatoi in quanto squalificato, vi abbia ugualmente fatto ingresso e per avere protestato e contestato il direttore di gara ad ogni decisione sfavorevole alla sua squadra. Il Collegio ritiene che correttamente il primo Giudice abbia irrogato una sanzione a carico del signor Battilani, giacché questi ha effettivamente posto in essere il comportamento antiregolamentare addossatogli ed è recidivo. Tuttavia, la sanzione appare eccessiva, considerate, in particolare, le ragioni che sembrano avere spinto il signor Battilani a recarsi negli spogliatoi. Per questi motivi la C.G.F in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.C.D. Femminile Virtus Romagna di Torre Pedrera (Rimini), riduce la squalifica inflitta fino al 30.06.2008. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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