F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 128/CGF – RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 226/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 3) RICORSO DELL’ A.S. SPORT FIVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008 INFLITTA AL SIG. CEPPI DAVID SEGUITO GARA SPORT FIVE/CALCIO A CINQUE MARTINA DEL 27.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 405 del 30.1.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 128/CGF – RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 226/CGF DEL 20 GIUGNO 2008
3) RICORSO DELL’ A.S. SPORT FIVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008 INFLITTA AL SIG. CEPPI DAVID SEGUITO GARA SPORT FIVE/CALCIO A CINQUE MARTINA DEL 27.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 405 del 30.1.2008)
Con reclamo dell’11.2.2008 la A.S.D. Sport Five di Putignano impugnava la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto all’allenatore Davide Ceppi la squalifica fino al 30 giugno in relazione ai fatti avvenuti nel corso della partita contro la A.S. Calcio a cinque Martina disputatasi il 27.1.2008. La ricorrente, a sostegno della richiesta di riduzione della squalifica inflitta entro il minimo edittale di cui all’art. 19, comma quarto, lett. B e/o c) C.G.S., o comunque in misura più ridotta rispetto a quanto stabilito, deduceva la eccessività della sanzione comminata in relazione al reale svolgimento dei fatti, la non corrispondenza tra la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisone del Giudice Sportivo con quanto effettivamente accaduto e, in ogni caso, la non assimilabilità dell’accaduto rispetto a quanto previsto dall’art. 19, 4 comma, lett, b) o c). Nel ricorso si precisava che il Ceppi non averbbe colpito un calciatore avversario bensì lo avrebbe strattonato e ciò sarebbe avvenuto solo dopo che il calciatore della squadra avversaria D’Aversa aveva, a sua volta, sferrato un pugno ad un suo avversario. A sostegno di una simile ricostruzione veniva allegata una dichiarazione resa dal presidente della squadra avversaria e veniva poi precisato come in altre occasioni il Giudice Sportivo avesse adottato sanzioni più miti in relazione ad episodi ritenuti anche più gravi. Da qui la ritenuta sproporzione tra il comportamento e la sanzione inflitta. Il ricorso è infondato. Dal referto arbitrale emerge infatti che il comportamento tenuto dal Ceppi sia stato di particolare gravità considerato che egli, a giuoco fermo, risulta avere attraversato l’intero campo per poi scagliarsi con un violento pugno sul collo del calciatore avversario e successivamente risulta essersi avventato poi sul calciatore medesimo dopo la caduta a terra di quest’ultimo. Nessun rilievo può assumere, dinanzi ad un referto arbitrale di puntuale chiarezza ed univocità, la dichiarazione resa dal presidente della squadra avversaria. E’ noto, infatti, il valore probatorio privilegiato che deve essere riconosciuto al referto arbitrale il cui contenuto può essere messo in discussione solo dinanzi ad una incoerenza o illogicità ricavabile dal contesto del referto stesso mentre ogni altra documentazione può, tutt’al più, assumere valore suppletivo solo in presenza delle richiamate caratteristiche di incoerenza ed illogicità interne al referto arbitrale. Nella specie ci si trova di fronte ad un referto sicuramente non censurabile in punto di coerenza e logicità ed anzi puntuale ed attento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Sport Five di Putignano (Bari) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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