F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 129/CGF – RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 227/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 1) RICORSO DEL SIG. SPAGNUOLO ARTURO (GIÀ DIRETTORE SPORTIVO DELLA PRO EBOLITANA INIBITO PER ANNI 5) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2, CON DECORRENZA DALLA SCADENZA DELLA PRECEDENTE INIBIZIONE, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 17, COMMA 8 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E ALL’ART. 1, COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 18.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 129/CGF – RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 227/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 1) RICORSO DEL SIG. SPAGNUOLO ARTURO (GIÀ DIRETTORE SPORTIVO DELLA PRO EBOLITANA INIBITO PER ANNI 5) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2, CON DECORRENZA DALLA SCADENZA DELLA PRECEDENTE INIBIZIONE, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 17, COMMA 8 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E ALL’ART. 1, COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 18.1.2008) L’Ufficio Indagini della Federcalcio esperiva accertamenti tesi a verificare la fondatezza della segnalazione secondo la quale il signor Arturo Spagnuolo svolgeva funzioni di Direttore Sportivo della società Bojano pur essendo inibito a seguito di squalifica comminatagli per illecito sportivo. Le puntuali verifiche dell’allora Ufficio Indagini portavano al riscontro positivo della segnalazione. Consequenzialmente il signor Spagnuolo veniva deferito avanti alla Commissione Disciplinare per la riunione del 18.5.2007. Rilevata la omessa comunicazione del deferimento e dell’avviso di udienza, il Procuratore Federale chiedeva termine per rinotificare il deferimento. Con nuovo atto dell’11.10.2007 nei confronti del signor Spagnuolo veniva emesso nuovo deferimento. Incardinato il procedimento avanti la Commissione Disciplinare con decisione pubblicata sul Com. Uff. 25/CND del 18.1.2008 il medesimo veniva sanzionato con una inibizione di ulteriori due anni decorrenti dalla scadenza della precedente inibizione. Avverso la detta sanzione l’interessato proponeva ricorso alla C.G.F. evidenziando come la questione dovesse essere regolata secondo i principi del C.G.S. in vigore sino al 30.6.2007. Sosteneva poi la nullità del deferimento non avendo mai avuto notizia né dell’invito a presentarsi avanti ai collaboratori dell’Ufficio Indagini, né del successivo deferimento né infine della data di convocazione avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale rilevando di essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e di essersi trasferito in una nuova residenza diversa da quella in cui gli sono state effettuate tutte le comunicazioni. Ha proposto poi motivi aggiunti producendo certificato storico di residenza da cui risulta che dal 17.9.2007 si è trasferito in Eboli (Salerno), via S. Giovanni n. 60; comunque ritenendo di non essere sottoponibile al giudizio degli Organismi Federali in quanto non più tesserato per alcuna società. Ciò premesso osserva la Corte come la impugnazione del signor Spagnuolo sia fondata limitatamente al diritto alla remissione degli atti avanti alla Commissione Disciplinare per un nuovo giudizio. Risulta infatti che lo Spagnuolo ha avuto piena cognizione del deferimento producendo una memoria per l’udienza del 18.5.2007 rilevando a questo proposito di non aver mai ricevuto formale convocazione (cfr. secondo capoverso, punto fatto, del ricorso del 25.1.2008). Ciò posto deve altresì rilevarsi che gli atti con i quali lo Spagnuolo è stato deferito ed è stato convocato avanti la Commissione Disciplinare sono stati inviati all’indirizzo di Bojano (CB) Loc. Cucciolone, 54, e sono stati rispediti al mittente con la dicitura dell’Ufficiale Postale “compiuta giacenza”. Tale attestazione impediva alla Procura Federale ed alla Commissione Disciplinare ogni ulteriore adempimento, dovendosi ritenere per detti organismi che l’attestazione della “compiuta giacenza” avesse determinato il raggiungimento dello scopo; essendo così loro non imputabile la avvenuta mancata convocazione per la rinnovata udienza ed il nuovo deferimento. In sostanza essendo i due organismi in piena buona fede il giudizio deve essere rimesso davanti all’Organo di Giustizia Sportiva di primo grado per il successivo seguito. A questo proposito si rileva che comunque data l’innovazione normativa il procedimento segue le attuali regole codicistiche (tant’è che di tali regole lo Spagnuolo chiede di avvalersi nel momento in cui in via subordinata invoca l’applicazione di pena su richiesta delle parti) e che sussiste la giurisdizione comunque essendo assoggettato lo Spagnuolo al rispetto della normativa anche se non tesserato in quanto temporalmente inibito. Consequenzialmente dato per provato il cambio di indirizzo, vista l’attestazione dell’Ufficiale Postale gli atti vanno rimessi alla Commissione Disciplinare per ogni ulteriore adempimento. Per questi motivi la C.G.F in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Arturo Spagnolo, annulla l’impugnata delibera e, per l’effetto rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per quanto di sua competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it