F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 131/CGF – RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 228/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 4) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA, PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR.), INFLITTA AL CALCIATORE BRIOSCHI EMANUELE SEGUITO GARA CITTADELLA/CREMONESE DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 131/CGF – RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 228/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 4) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA, PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR.), INFLITTA AL CALCIATORE BRIOSCHI EMANUELE SEGUITO GARA CITTADELLA/CREMONESE DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008) All’esito dell’esame della documentazione relativa alla gara Cittadella/Cremonese del 24.2.2008 valevole per il Campionato di Serie C, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti di Serie C ha inflitto al giocatore Emanuele Brioschi la squalifica per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione (quarta infrazione). Avverso tale decisione, la U.S. Cremonese ha proposto reclamo d’urgenza ai sensi dell’art. 37 comma 7 C.G.S. con il quale ha sostenuto che l’ammonizione comminata a carico del giocatore Brioschi Emanuele, per un fallo di mano al decimo minuto del primo tempo, a causa del quale l’arbitro aveva assegnato un calcio di rigore a favore del Cittadella, era stata inflitta al giocatore Fietta Giovanni e che, pertanto, tale ammonizione è stata irrogata al giocatore Fietta Giovanni ma erroneamente riportata a carico del giocatore Emanuele Brioschi per errore di compilazione del referto arbitrale. A supporto di quanto lamentato, la reclamante ha prodotto le riprese televisive relative a tale circostanza. La Corte, nella riunione tenutasi il giorno 28.2.2008, esaminati gli atti ritiene opportuno esaminare preliminarmente la questione relativa alla ammissibilità delle riprese televisive prodotte dalla reclamante quale mezzo di prova. Sul punto la Corte rileva che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.2 C.G.S. "gli Organi di Giustizia Sportiva hanno facoltà di utilizzare quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari,.... anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale". La Corte ritiene pertanto che il dettato della norma intende attribuire a tutti gli Organi di Giustizia Sportiva un autonomo potere di discrezione nella assunzione delle prove, pertanto resta insindacabile facoltà della Corte valutare tale mezzo di prova come idoneo. Alla luce di quanto sopra, le riprese televisive prodotte sono considerate un mezzo di prova ammesso. Sul merito della questione, la Corte, udita la Parte, si è riservata di prendere una decisione dopo aver visionato la prova audiovisiva, nella quale si vede chiaramente che l'arbitro estrae il cartellino giallo dell'ammonizione nei confronti del numero 10 della squadra "U.S. Cremonese", Fietta Giovanni, e non nei confronti del giocatore Emanuele Brioschi. Per questi motivi la C.G.F in accoglimento del ricorso con procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona, annulla l’impugnata delibera e, per l’effetto rimette gli atti al Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie
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