F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 153/CGF – RIUNIONE DEL 4 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 233/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 1) RICORSO DEL SIG. NAPPI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 21.4.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 E 8 DEL C.G.S. E DEGLI ARTT., 35 E 38, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 83 del 21.2.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 153/CGF – RIUNIONE DEL 4 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 233/CGF DEL 20 GIUGNO 2008
1) RICORSO DEL SIG. NAPPI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 21.4.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 E 8 DEL C.G.S. E DEGLI ARTT., 35 E 38, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 83 del 21.2.2008)
Il signor Marco Nappi, con atto del 29.2.2008, ha proposto, per il tramite dell’avv. Maurizio Mascia, ricorso avverso la delibera assunta dalla Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. nella seduta del 21.2.2008 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 83 in pari data, con la quale gli è stata comminata la sanzione della squalifica fino al 21.4.2008 in quanto dichiarato responsabile dell’addebito disciplinare mossogli dal Procuratore Federale con atto del 7.1.2008, concernente la contestazione di aver svolto attività, nella Stagione Sportiva 2006/2007, sia pur non ufficiale, per conto e, comunque, nell’interesse della società A.S.D. Figenpa, pur essendo tesserato per la aocietà A.C. Internazionale di Genova, nello specifico proponendo in più occasioni ad alcuni calciatori delle leve giovanili della A.C. Internazionale di Genova di lasciare tale ultima squadra per iscriversi alla Scuola Calcio della suddetta A.S.D. Figenpa, con ciò violando l’art. 1, comma 1, e 8 C.G.S. e gli art. 35 e 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico. La riunione per la discussione di tale ricorso davanti a questa Corte è stata una prima volta fissata in data 25.3.2008, alle ore 14.30, ed essendo pervenuta alla Corte stessa in pari data via fax una certificazione medica attestante l’impedimento del ricorrente alla partecipazione, per la quale pure era stata avanzata espressa richiesta, una seconda volta in data 4.4.2008, alle ore 14.30. Di entrambe le date è stato dato avviso mediante rituale comunicazione. La data del 4 aprile è stata inoltre fissata in considerazione della accertata disponibilità del difensore, come risultante dagli atti del presente giudizio. In tale seconda data, prima della riunione il signor Nappi ha fatto pervenire via fax, con atto sottoscritto e autenticato dall’Avv. Mascia, dichiarazione di rinuncia al ricorso proposto, accompagnandola con alcune considerazioni relative principalmente al giudizio avanti la Commissione disciplinare. Preso atto che l’oggetto del ricorso in questione riguarda materia che rientra nella piena e libera disponibilità dell’interessato e non è ascrivibile ai procedimenti per i quali la rinuncia non ha effetto ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., la Corte non può che assumere la dichiarazione di rinuncia proveniente dal ricorrente nella sua portata dispositiva, dovendosi considerare a tale fine irrilevante, in quanto non incidente sul contenuto essenziale dell’atto stesso come rivolto a produrre l’effetto abdicativo rispetto al presente giudizio, qualsiasi argomentazione e valutazione contestualmente aggiunta dal rinunciante. Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal signor Nappi Marco, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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