F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 161/CGF – RIUNIONE DEL 17 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 236/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 1) RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VERONA/PADOVA DEL 30.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 165/C dell’1.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 161/CGF – RIUNIONE DEL 17 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 236/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 1) RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VERONA/PADOVA DEL 30.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 165/C dell’1.4.2008) Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 165/C dell’ 1.4.2008 ha inflitto alla società Calcio Padova S.p.A. la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per aver i propri sostenitori rivolto espressioni di natura razzista nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria, inflitte seguito gara Verona/Padova del 30.3.2008. Avverso tale provvedimento società Calcio Padova S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell’ 1.4.2008 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 3.4.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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