F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 161/CGF – RIUNIONE DEL 17 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 236/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI DEO GUIDO SEGUITO GARA ANCONA/SALERNITANA DEL 6.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 167/C dell’8.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 161/CGF – RIUNIONE DEL 17 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 236/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI DEO GUIDO SEGUITO GARA ANCONA/SALERNITANA DEL 6.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 167/C dell’8.4.2008) Con preannuncio di reclamo del 9.4.2008 la Salernitana Calcio 1919 S.p.A. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 15.4.2008, un’ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva che: 1) le parole pronunciate dal Di Deo non erano rivolte alla terna arbitrale bensì al compagno di squadra che, facendosi ammonire, era finito nella lista dei diffidati; 2) pur volendo considerare la frase pronunciata dal Di Deo rivolta agli ufficiali di gara, la sanzione inflitta risulta eccessiva non rivestendo le parole in questione i connotati dell’ingiuria o dell’irriguardoso; e, in conclusione, si chiedeva, in via principale l’annullamento della delibera inerente la squalifica per due giornate al calciatore Di Deo e, in subordine, la riduzione della squalifica ad una gara effettiva. All’odierna camera di consiglio compariva il Segretario Generale della società ricorrente, nella persona del signor Sergio Leoni, sentito dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., il quale confermava le tesi difensive espresse in atti. Stante la palese infondatezza delle questioni addotte a sostegno della tesi difensiva; visto l’art. 19 comma 4 lett. A) C.G.S. che prevede la squalifica “per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”; Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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