F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 161/CGF – RIUNIONE DEL 17 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 236/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 3) RECLAMO DEL POTENZA S.C. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE E OBBLIGO DI DISPUTARE DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, SEGUITO GARA POTENZA/GALLIPOLI DEL 06.04.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 169/C del 10.4.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 161/CGF – RIUNIONE DEL 17 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 236/CGF DEL 23 GIUGNO 2008
3) RECLAMO DEL POTENZA S.C. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE E OBBLIGO DI DISPUTARE DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, SEGUITO GARA POTENZA/GALLIPOLI DEL 06.04.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 169/C del 10.4.2008)
Con ricorso ritualmente introdotto la società Potenza Sport Club S.r.l., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 169/C del 10.4.2008 con il quale, in relazione alla gara Potenza/Gallipoli del Campionato di Calcio Serie C1, veniva inflitta alla ricorrente la sanzione consistente nell’obbligo di disputare due gare effettive a porte chiuse, con decorrenza immediata, nonché l’ammenda di € 10.000,00. Le sanzioni venivano irrogate per atti di violenza di particolare gravità avvenuti sia prima che durante l’evento sportivo, in quanto il Giudice Sportivo ha rilevato che: “dalla valutazione di tali episodi emerge in modo chiaro ed inequivocabile la responsabilità oggettiva della società Potenza, alla quale va addebitata la condotta omissiva della totale mancanza di collaborazione da parte dei propri dirigenti nella prevenzione e nella interdizione dei fatti stessi, nonché l’attiva partecipazione agli episodi di violenza verbale e fisica di addetti al servizio d’ordine il cui controllo e coordinamento ricade nelle competenze della società stessa. Tale accertata responsabilità va conseguentemente sanzionata non solo per la particolare gravità dei fatti, ma anche in considerazione della potenziale reiterabilità dei comportamenti addebitati” (così deciso nel Com. Uff. n. 169/C del 10.4.2008). L’Associazione appellante, con diversi motivi di impugnativa, eccepiva l’incongruità della pronuncia, l’eccessiva e spropositatezza delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, la sussistenza di svariate e significative circostanze attenuanti, valutabili ai sensi degli artt. 13 e 14 C.G.S., nonchè di autorevoli precedenti giurisprudenziali su casi analoghi. La società Potenza Sport Club S.r.l. richiedeva pertanto di accogliere il ricorso e per l’effetto: - commutare la sanzione dell’obbligo di disputa di due gare effettive a porte chiuse in ammenda, ovvero, in via subordinata, ridurre la sanzione medesima ad una sola giornata; - diminuire l’ulteriore ammenda di € 10.000,00. La Corte, letti i motivi del ricorso, ritiene che le motivazioni della decisione impugnata devono ritenersi immuni dai vizi lamentati, anche con riferimento alla congruità delle sanzioni inflitte, e conformi ai principi espressi con le recenti decisioni di cui al Com. Uff. n. 94/CGF (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 61 del 27.9.2007). La decisione impugnata è peraltro in linea con i precedenti richiamati dal ricorrente. Deve invero ritenersi che il Giudice Sportivo abbia adeguatamente considerato tutti gli elementi previsti dagli artt. 13, 14 e 18 C.G.S. in relazione al concreto svolgimento degli accadimenti contestati. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Potenza S.C. di Potenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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