F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 164/CGF – RIUNIONE DEL 18 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 237/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 1) RECLAMO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BIANCOLINO RAFFAELE SEGUITO GARA VICENZA/MESSINA DEL 29.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 229 dell’ 1.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 164/CGF – RIUNIONE DEL 18 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 237/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 1) RECLAMO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BIANCOLINO RAFFAELE SEGUITO GARA VICENZA/MESSINA DEL 29.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 229 dell’ 1.4.2008) La società F.C. Messina Peloro ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato con Com. Uff. n. 229 dell'1.4.2008, con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Biancolino Raffaele per avere al 15° del secondo tempo rivolto un pesante insulto all'Arbitro, afferrandolo con veemenza ad un braccio, durante la gara Vicenza-Messina del 29.3.2008. Eccepisce la società F.C. Messina Peloro che il Giudice Sportivo ha erroneamente contestualizzato la condotta posta in essere dal signor Raffaele Biancolino al minuto 15 del 2° tempi, rispetto a quella emergente dalla refertazione dell'Arbitro, non tenendo conto altresì dello scopo effettivo e reale della condotta posta in essere dal calciatore. La società F.C. Messina Peloro ritiene, in ultimo, che la sanzione inflitta sia eccessiva e sproporzionata rispetto ai precedenti casi analoghi in materia. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto ed i fatti avvenuti per come riportati a referto, ritiene la sanzione applicata dal Giudice Sportivo appena congrua in relazione ai due eventi rilevanti, concernenti sia l'atteggiamento violento tenuto dal Biancolino nei confronti dell'arbitro, sia l'espressione pesantemente ingiuriosa dallo stesso rivolta al direttore di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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