F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 144/CGF – RIUNIONE DEL 20 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 241/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 1) RICORSO DEL CALCIATORE VOLPARA EMANUELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA POGGIBONSI/CARRARESE DEL 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell’11.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 144/CGF – RIUNIONE DEL 20 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 241/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 1) RICORSO DEL CALCIATORE VOLPARA EMANUELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA POGGIBONSI/CARRARESE DEL 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell’11.3.2008) Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento il signor Volpara Emanuele ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com.Uff. n. 149/C dell’11.3.2008 con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti Serie C/2 Poggibonsi/Carrarese, gli veniva inflitta la squalifica per tre gare effettive “perché al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, colpiva con un calcio una bottiglietta d’acqua, lanciata sul terreno di gioco, che raggiungeva ad una gamba un’assistente arbitrale, procurandogli un’ecchimosi”. L’appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione a quanto realmente accaduto, deducendo l’involontarietà della conseguenza del suo gesto ed in particolare l’assenza di alcuna intenzione di colpire l’assistente arbitrale. Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento e vada pertanto parzialmente accolto. In effetti, il comportamento potenzialmente lesivo è stato realmente posto in essere dal ricorrente; tuttavia tale gesto non risulta intenzionale. Il tesserato ha colpito l’assistente arbitrale che era nei pressi (come confermato dallo stesso assistente sentito telefonicamente nel corso della seduta della Corte di Giustizia Federale), in modo del tutto accidentale, allontanando con un calcio la bottiglietta lanciata dall’esterno. Pertanto, quanto alla misura della sanzione, la stessa va ridotta ad una giornata per ricondurla alla consistenza degli episodi accaduti. Per questi motivi, la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor Volpara Emanuele, riduce ad 1 giornata la sanzione della squalifica inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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