F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 144/CGF – RIUNIONE DEL 20 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 241/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELLA F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BARSOTTI SAMUELE E DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTE SEGUITO GARA BELLARIA IGEA M./VIAREGGIO DEL 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell’11.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 144/CGF – RIUNIONE DEL 20 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 241/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELLA F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BARSOTTI SAMUELE E DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTE SEGUITO GARA BELLARIA IGEA M./VIAREGGIO DEL 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell’11.3.2008) Con ricorso, ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento, la società F.C. Esperia Viareggio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo, di cui al Com.Uff. n. 149/C dell’11.3.2008, con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti Serie C/2 Bellaria Igea Marina/Viareggio, veniva inflitta la squalifica per quattro gare effettive al calciatore Barsotti Samuele, nonché l’ammenda di € 1.500,00, “per aver ripetutamente rivolto frasi offensive all’arbitro e per averlo strattonato per un braccio”. L’appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione a quanto realmente accaduto, deducendo che lo strattonamento aveva il solo fine di richiamare l’attenzione del direttore di gara sulla mancata concessione di un calcio di rigore. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada, pertanto, respinto. In effetti, il comportamento gravemente offensivo e lesivo è stato realmente posto in essere dal tesserato della ricorrente che ha rivolto, come risulta dal referto arbitrale, ripetutamente frasi offensive all’arbitro e lo ha inoltre strattonato per un braccio. Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati in relazione a precedenti decisioni, anche in considerazione del fatto che trattasi del capitano della squadra. Inoltre, per quanto, sin qui, esposto anche la ammenda, nella sua misura di € 1.500,00, deve essere confermata. Per questi motivi, la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Esperia Viareggio S.r.l. di Viareggio (Lucca). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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