• Stagione sportiva: 2007/2008
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 181/CGF – RIUNIONE DEL 16 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 242/CGF DEL 24 GIUGNO 2008
1) RECLAMO DELL’ A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE GRANDONI ALESSANDRO; SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE FILIPPINI EMANUELE;SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE CON DIFFIDA AL CALCIATORE PASQUALE GIOVANNI; AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE BALLERI DAVIDE; SEGUITO GARA ATALANTA/LIVORNO DEL 4.05.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 06.05.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 181/CGF – RIUNIONE DEL 16 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 242/CGF DEL 24 GIUGNO 2008
1) RECLAMO DELL’ A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE GRANDONI ALESSANDRO; SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE FILIPPINI EMANUELE;SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE CON DIFFIDA AL CALCIATORE PASQUALE GIOVANNI; AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE BALLERI DAVIDE; SEGUITO GARA ATALANTA/LIVORNO DEL 4.05.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 06.05.2008)
Con rituale e tempestivo reclamo l’A.S. Livorno Calc io S.r.l. ha proposto gravame avverso la delibera, pubblicata sul Com. Uff. n. 259 del 6.5.2008, con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto le sanzioni della squalifica: per cinque giornate effettive di gara al calciatore Grandoni Alessandro, per tre giornate effettive di gara al calciatore Filippini Emanuele, per due giornate effettive di gara al calciatore Pasquale Giovanni, dell’ammenda di € 5.000,00 al calciatore Balleri David. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito ed osservato che: a) le parole proferite dal Pasquale al rappresentante della Procura Federale non integravano i connotati dell’ingiuria, né della frase irriguardosa, bensì di una espressione vivace, fosse poco educata, ed, al più, di un comportamento irrispettoso; ha, inoltre, precisato che si era così rivolto al rappresentante della Procura Federale non conoscendone il ruolo e le funzioni espletate; ha concluso, pertanto, eccependo l’erronea applicazione da parte del Giudice Sportivo dell’art. 19, comma 4, C.G.S. che prevede per la condotta addebitata la sanzione minima di due giornate di gara;
b) il Filippini Emanuele nessuna espressione dal tenore ingiurioso aveva rivolto al rappresentante della Procura Federale, non identificato, e che peraltro aveva scambiato per un dirigente dell’Atalanta; il suo intervento era stato determinato dall’intento di impedire che il fratello Antonio si scontrasse con gli avversari, non essendo vero l’atteggiamento aggressivo nei confronti del calciatore avversario Simone Padoin così come addebitatogli;
c) il Grandoni si era limitato ad appoggiare le mani sul petto del rappresentante della Procura Federale, peraltro non facilmente riconoscibile, senza volontà lesiva né intimidatoria;
d) la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta al David Balleri è eccessivamente gravosa e non proporzionata agli emolumenti corrispostigli dalla Società. Ha, quindi, concluso chiedendo per il Pasquale la rid uzione della squalifica ad una gara effettiva, per il Filippini la riduzione della squalifica ad una gara effettiva, per il Grandoni la riduzione della squalifica a tre gare effettive ovvero nella misura ritenuta di giustizia, per il Balleri l’annullamento dell’ammenda, ovvero, in subordine, la riduzione della stessa nella misura ritenuta di giustizia. All’udienza del 16.5.2008 è comparso davanti alla C.G.F. – 1a Sezione – il difensore della reclamante il quale ha illustrato sinteticamente i motivi scritti, insistendo per l’accoglimento delle formulate conclusioni. Ciò premesso, questa C.G.F. osserva che il reclamo è parzialmente fondato per quanto attiene alla posizione del calciatore David Balleri al quale, il Giudice Sportivo, unitamente all’ammenda di € 5.000,00 aveva inflitto anche la sanzione, non reclamata, della squalifica per una giornata effettiva di gara; l’entità della ammenda è da ritenersi, peraltro, eccessivamente afflittiva dovendo essere adeguata nella diversa misura indicata nel dispositivo. Ritiene, per contro, che il reclamo relativo alle sanzioni delle squalifiche inflitte ai calciatori Pasquini Giovanni, Filippini Emanuele e Grandoni Alessandro, sia del tutto infondato e, di conseguenza, debba essere rigettato. Questa C.G.F., infatti, condivide in toto le esaustive motivazioni del Giudice Sportivo il quale ha
correttamente applicato le sanzioni in conformità alle risultanze del rapporto del rappresentante della Procura Federale il quale, come da lui precisato, si era qualificato invitando alla calma ed a desistere da atteggiamenti aggressivi verso un calciatore avversario, ricevendo, per contro, espressioni insultanti, ingiuriose ed intimidatorie. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Livorno di Livorno riduce la sanzione dell’ammenda inflitta al calciatore Balleri Davide ad € 2.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 181/CGF – RIUNIONE DEL 16 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 242/CGF DEL 24 GIUGNO 2008
1) RECLAMO DELL’ A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE GRANDONI ALESSANDRO; SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE FILIPPINI EMANUELE;SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE CON DIFFIDA AL CALCIATORE PASQUALE GIOVANNI; AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE BALLERI DAVIDE; SEGUITO GARA ATALANTA/LIVORNO DEL 4.05.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 06.05.2008)"