F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 183/CGF – RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 243/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 2) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 (DISCIPLINATO DAL COM. UFF. N. 73/A DEL 7.3.2008) AVVERSO: – DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI CATANIA/BOLOGNA DEL 18.5.2008; – SANZIONE DELL’ AMMENDA DI EURO 200,00 ALLA RECLAMANTE; – SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 9.6.2008 AL SIG. MAGNANI PAOLO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. 41 del 19.5.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 183/CGF – RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 243/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 2) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 (DISCIPLINATO DAL COM. UFF. N. 73/A DEL 7.3.2008) AVVERSO: - DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI CATANIA/BOLOGNA DEL 18.5.2008; - SANZIONE DELL’ AMMENDA DI EURO 200,00 ALLA RECLAMANTE; - SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 9.6.2008 AL SIG. MAGNANI PAOLO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. 41 del 19.5.2008) Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del 19.5.2008 ha inflitto alla società Bologna F.C. 1909 le sanzioni: - decisioni merito gara Campionato Nazionale Allievi Professionisti Catania/Bologna del 18.5.2008; a. dell’ammenda di € 200,00 alla reclamante per il comportamento tenuto in campo dai calciatori e dirigenti nei confronti degli avversari; b.squalifica fino al 9.6.2008 al signor Magnani Paolo per condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro; inflitte seguito gara Catania/Bologna del 18.5.2008. Avverso tale provvedimento società Bologna F.C. 1909 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 19.5.2008 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 20.5.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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