F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA: all. Cosimo LUDOVICO / USD CRISPIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA: all. Cosimo LUDOVICO / USD CRISPIANO ( 64/67) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Gabriele GIOVANNINI L’allenatore dilettante Cosimo Ludovico iscritto nei ruoli federali del Settore Tecnico ha prodotto formale ricorso per il riconoscimento del premio di tesseramento nella misura di euro 6.500,00. Precisa di aver sottoscritto l’accordo economico in data 8 agosto 2006, per la conduzione della prima squadra dell’USD CRISPIANO compagine militante in prima categoria per la stagione sportiva 2006/07. Comunica di essere stato esonerato verbalmente il 2 ottobre 2006 e di non aver ancora percepito nulla, pertanto chiede a codesto Collegio di far obbligo alla Società di onorare quanto pattuito oltre agli interessi derivanti dalla svalutazione monetaria. La Società,sollecitata dalla Segreteria del Collegio a produrre le proprie controdeduzioni, ha dichiarato di avere liquidato in toto ( in contanti) le spettanze pattuite con l’allenatore , alla presenza di vari dirigenti. E per dimostrare la buona volontà della Società, ha elargito anche ulteriori 900,00 euro come rimborso spese anche se non richiesti. A tali dichiarazioni il signor Cosimo Ludovico conferma di aver ricevuto la somma di euro 900,00 quali rimborso spese, ma non il premio di tesseramento di euro 6.500,00 mai incassato, dove la Società ha tentato di dimostrare di aver soddisfatto, attraverso una scrittura manomessa e contraffatta. A questo punto il Collegio ha coinvolto la Procura Federale per verificare la veridicità della documentazione prodotta dalle parti. Le conclusioni del Vice Procuratore Federale,ultimata l’indagine, confermano le molte contraddizioni della Società, molti elementi scritti sulla ricevuta appaiono irregolari sia nella compilazione,sia nelle firme,sia nella stampa, che evidenzia la compilazione dei documenti successivamente all’accordo. Le indagini svolte dalla Procura Federale tolgono efficacia probatoria al documento. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso prodotto e dichiara l’obbligo alla Società USD CRISPIANO di pagare al ricorrente la somma di euro 6.500,00 quale premio di tesseramento, più euro 165,00 quali interessi legali per un totale di euro 6.665,00;oltre agli interessi che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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