.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA: all. Vincenzo RONZULLI / A.S.D. APRICENA ( 31/78 )
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008
VERTENZA: all. Vincenzo RONZULLI / A.S.D. APRICENA
( 31/78 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gino GIACCHI
Con ricorso inviato il 7 agosto 2007 l’allenatore signor Vincenzo Ronzulli ha adito questo Collegio Arbitrale chiedendo di far obbligo alla A.S.D. Apricena di pagargli l’importo di € 9.000,00 (novemila/00) quale saldo del premio di tesseramento relativo alla stagione sportiva 2006/2007 oltre gli interessi di mora e la svalutazione monetaria per il ritardato pagamento.
A sostegno della sua richiesta il signor Ronzulli ha prodotto l’accordo economico stipulato il 5 settembre 2006 per il periodo 5 settembre 2006 – 30 giugno 2007 e depositato presso il Comitato Regionale Puglia il 14 settembre 2006.
L’Avv. Gaetano Giglio, legale dell’A.S.D. Apricena, invitata il 19 settembre 2007 dal Segretario del Collegio a fornire proprie controdeduzioni, con memoria del 1° ottobre successivo, debitamente sottoscritta dal Presidente della Società sportiva, ha controdedotto affermando che il signor Ronzulli fin dall’inizio della conduzione della prima squadra, aveva assunto un atteggiamento di rottura verso la Società,atteggiamento che aveva manifestato anche con dichiarazioni sulla stampa locale.
Nella memoria viene fatto presente anche che l’allenatore si era assentato senza giustificato motivo in diversi giorni dei mesi di novembre e di dicembre ed al riguardo ne riporta un elenco dettagliato (otto giorni di assenza fra allenamenti n. 5 e gare ufficiali n. 3). Tali assenze erano state oggetto di una specifica contestazione che l’ A.S.D. Apricena in data 18 dicembre 2006 aveva effettuato tramite lettera raccomandata indirizzata all’allenatore, al Settore Tecnico della FIGC, all’AIAC Nazionale ed all’AIAC Regionale. Con la medesima lettera la Società sportiva chiedeva “agli organi del Settore Tecnico F.I.G.C. la totale risoluzione del contratto del 14/9/2006”.
L’Avv. Giglio segnala inoltre che con lettera del 28 dicembre 2006, avente ad oggetto un inesistente esonero verbale, l’allenatore Ronzulli, nel prendere atto della decisione della Società di esonerarlo, restava a disposizione della stessa.
Con nota del 12 gennaio 2007 l’A.S.D. Apricena impugnava e contestava quanto asserito dall’allenatore e precisava che non aveva notificato alcun provvedimento di esonero, neanche verbale. Nel contempo ricordava di aver inoltrato, ai competenti organi,una richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento.
Nella memoria difensiva il legale dell’A.S.D. Apricena precisava che la Società aveva sempre onorato gli impegni assunti sino a quando il signor Ronzulli non si era reso inadempiente.
Di tutta la documentazione sopra richiamata veniva allegata alla memoria la relativa fotocopia.
Il Comitato Regionale Puglia,opportunamente intrattenuto con lettera dell’8 ottobre 2007 dal Segretario di questo Collegio, ha confermato il regolare deposito dell’accordo economico del 14 settembre 2006.
L’allenatore Vincenzo Ronzulli con nota del 9 ottobre 2007 controdeduceva affermando che le assenze erano così giustificate:
7/11/2006 allenamento decesso del cognato
8/11/2006 allenamento
9/11/2006 gara ufficiale - esequie del congiunto
12/11/2006 gara ufficiale Maglie – Apricena presente
19/11/2006 gara ufficiale – Apricena – Locorotondo presente
26/11/2006 esonero verbale della società
28/11/2006 allenamento
29/11/2006 allenamento
30/11/2006 gara ufficiale
2/12/2006 allenamento
3/12/2006 gara ufficiale
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta:
considerato che l’allenatore ha giustificato le sue assenze causate prima da un grave lutto familiare e successivamente da un esonero verbale;
che lo stesso, come previsto, si è messo a disposizione dell’A.S.D. Apricena sino al termine della stagione sportiva;
che non è stato documentato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del signor Ronzulli a seguito delle sue assenze nè tanto meno è stato prodotto un provvedimento di risoluzione del contratto da parte dei competenti organi;
ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo dell’A.S.D. Apricena di corrispondere all’allenatore Vincenzo Ronzulli la somma di € 9.000,00 (Novemila/00) relativa al residuo premio di tesseramento per la stagione sportiva 2006/2007,oltre gli interessi legali equitativamente calcolati in € 300,00 (trecento/00) per complessivi € 9.300,00 (Novemilatrecento,00) ed alla svalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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