F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA:all.Fabrizio CIAMPOLI / A.S.D. REAL ORTONA CALCIO ( 53/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA:all.Fabrizio CIAMPOLI / A.S.D. REAL ORTONA CALCIO ( 53/78 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Mauro DALL’AGLIO Con ricorso del 6 gennaio 2008, l'allenatore dilettante CIAMPOLI Fabrizio, tesserato per la stagione agonistica 2007/2008, quale responsabile della prima squadra della società ASD REAL ORTONA CALCIO,militante nel Campionato regionale di Promozione abruzzese,chiede a questo Collegio Arbitrale di fare obbligo alla predetta società di pagargli la somma di 5.000,00 euro pattuiti con l’accordo,regolarmente depositato,stipulato al 16.07.2007, oltre al rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per i chilometri tra la residenza e/o domicilio ed il campo di gioco. A sostegno del suo ricorso precisa che in data 2.10.2007 è stato esonerato verbalmente dal Presidente della Società e che l’indomani era già presente in campo il nuovo allenatore Riccardo Paciocco. Inoltre ha chiesto verbalmente che tale decisione fosse formalizzata per iscritto con lettera raccomandata RR e che sarebbe rimasto a disposizione fino al termine del campionato 2007/08 presso il proprio indirizzo P.zza Grue, 12 – Pescara, tutto confermato a mezzo telegramma dell’8.10.2007. In data 6 dicembre 2007 la Segreteria di questo Collegio richiedeva alle parti di produrre proprie difese nel termine di otto giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. La Società in data 21.01.2008 ha controdedotto, innanzitutto formalizzando l’esonero dell’allenatore così come richiesto con il telegramma dell’8.10.2007 e quindi censurando il comportamento dello stesso responsabile di non aver agito nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 19 e 33 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. per aver lasciato senza preavviso e giustificato motivo la conduzione della squadra il 2.10.2007 e non formalizzando per raccomandata la sua posizione come previsto dal protocollo di intesa dell’A.I.A.C. dell’art. 43 del Regolamento L.N.D. Contrariamente alla realtà dei fatti, con il telegramma è stata mascherata una scelta dimissionaria con un esonero mai esternato pubblicamente dalla società. Il Collegio esaminata la documentazione ritiene che il ricorso debba essere accolto parzialmente nel senso che al signor Ciampoli va riconosciuto il premio tesseramento nella misura pattuita di 5.000,00 euro, essendo stato esonerato come evidenziato nella nota difensiva del 21.01.2008 ed essendo rimasto a disposizione per l’intera stagione agonistica 2007/2008. Non può essere liquidato il rimborso chilometrico poiché non è stato documentato. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore CIAMPOLI Fabrizio e fa obbligo alla Società ASD REAL ORTONA CALCIO di pagare la somma di euro 5.000,00 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati di euro 31,25 per un totale di euro 5.031,25 oltre agli interessi che matureranno fino all'effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 3 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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