F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA: all. Carmelo BAGNATO / U.S. SCALEA 1912 ( 58/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA: all. Carmelo BAGNATO / U.S. SCALEA 1912 ( 58/78 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA L’allenatore Professionista di 2^ CTG Bagnato Carmelo, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 25112007 chiedeva il riconoscimento del credito di € 5000,00 (cinquemila/00) quale premio pattuito per raggiungimento qualificazione play-off, nei confronti della US Scalea partecipante al campionato di Eccellenza C.R. CALABRIA stagione sportiva 20062007, come previsto dal Contratto Tipo stipulato il 2382006 che prevedeva un compenso globale annuo di € 15000,00 regolarmente incassato. La Segreteria di questo Collegio con racc.te del 20122007 richiedeva alle parti le proprie controdeduzioni. e al C.R.Calabria la conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale. Il C.R. Calabria confermava l’avvenuto deposito del contratto e quindi in regola con le normative. La US Scalea in data 312008 controdeduceva alla richiesta del tecnico inviando una nota sottofirmata dall’allenatore Bagnato Carmelo nella quale lo stesso dichiarava di avere preso tutto il pattuito economico del contratto tipo e “di non aver nulla da pretendere dalla società US Scalea in merito al contratto per la stagione sportiva 20062007”. In data 11 gennaio 2008 il tecnico Bagnato Carmelo rispondeva che la sua richiesta era esclusivamente in merito al premio play-off che, a suo parere, aveva diritto di riscuotere. Il Collegio,esaminata la documentazione prodotta, osserva che il ricorso è da rigettare in quanto il contratto tipo allenatori professionisti-societa della L.N.D prevede solo “compenso globale annuo lordo” e, inoltre, il modello utilizzato per la stesura risulta già essere dismesso per l’accordo AIAC-LND dalla stagione 2002/03. P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso proposto dall’alenatore Bagnato Carmelo La presente delibera è inappellabile.
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