F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA: all. Renato COZZA / A.C.D. TRISSINO ( 60/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA: all. Renato COZZA / A.C.D. TRISSINO ( 60/78 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA / Guglielmo SCARLATO Con ricorso del 7.12.2007, l’allenatore di Base COZZA Renato, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della Società A.C.D. Trissino, il pagamento della somma di €. 5.850,00, pattuito con contratto sottoscritto in data 16.08.2007, oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. A dimostrazione di quanto sopra il ricorrente produceva copia dell’accordo economico, sottoscritto in data 16.08.2007, con il legale rappresentante della Società sopra richiamata, partecipante al Campionato di Promozione Veneto, che prevedeva un premio di tesseramento di €. 5.850,00 per la stagione sportiva 2007/2008, da versarsi in numero di 9 rate mensili di € 650,00 cadauna, a partire dal 10.10.2007 e fino al 10.06.2008. Il contratto è stato depositato presso il competente C.R.Veneto L.N.D., in data 10.09.2007. Il ricorrente comunicava, altresì, di essere stato esonerato in data 10.09.2007. La Società A.C.D. Trissino, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio con raccomandata del 3.01.2008, controdeduceva, in data 15.01.2008, sostenendo che l’allenatore non era risultato idoneo all’attività di allenatore e, sollecitato al ritiro della documentazione dal centro convenzionato con la Società, non vi aveva provveduto. Informata di ciò la Società aveva deciso la revoca dell’incarico, a far data dal 12.09.2007. A riprova di quanto sostenuto la Società allegava copia della documentazione medica del 8.01.2008, da cui risultava quanto sopra descritto. Il ricorrente, in data 19.01.2008, inviava alla Segreteria di questo Collegio il certificato medico a firma del Dr. Boscello Mauro, specialista in Cardiologia, datato 3.09.2007, inviato alla Società Trissino, da cui era evidenziato che il Cozza Renato “non presenta controindicazioni ad attività fisica non agonistica”. Il Collegio,esaminati i documenti in atti,ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore Cozza Renato sia meritevole di parziale accoglimento. La Società AC.D. Trissino avrebbe dovuto acquisire la documentazione medica di idoneità fisica all’attività di allenatore ancora prima del tesseramento, avvenuto in data 28.08.2007 (vedi copia di richiesta emissione tessera di tecnico n. 34812, per l’anno 2007/2008) e non già come avvenuto, in epoca successiva. Inoltre, la Società avrebbe dovuto far approfondire le indagini mediche sulla idoneità fisica dell’allenatore, per accertare ancora meglio se lo stesso fosse idoneo alla pratica sportiva, tenuto conto che questi, con certificato datato 3.09.2007, a firma del Dr. Boschello Mauro, specialista in Cardiologia, veniva definito come soggetto che “ non presenta controindicazioni ad attività fisica non agonistica” Vanno, pertanto, riconosciuti al ricorrente € 4.550,00,quale somma derivante da n. 7 rate per € 650,00 cadauna(mesi da ottobre 2007 ad aprile 2008), oltre ad € 45,50 per interessi legali, per un totale di € 4.595,50; le rate successive, qualora non venissero onorate, potranno essere recuperate dal ricorrente con ricorso successivo. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore Cozza Renato e fa obbligo alla Società A.C.D. Trissino di corrispondere allo stesso la somma di € 4.550,00, per numero 7 ratei maturati alla data odierna e non corrisposti, a far data dal mese di ottobre 2007, così come pattuito in accordo, oltre ad € 45,50 per interessi legali per un totale di € 4.595,50. L’importo liquidato andrà maggiorato degli interessi legali fino alla data dell’effettivo soddisfo. La presente decisione è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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