F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA: all. Aldo VERGINE / A.S.D. CAMPAGNANO Calcio (61/78)

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA: all. Aldo VERGINE / A.S.D. CAMPAGNANO Calcio (61/78) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA / Guglielmo SCARLATO Con ricorso del 7.12.2007, l’allenatore di Base VERGINE Aldo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della Società A.S.D. Campagnano, la corresponsione della somma di €. 7.000,00, a fronte di quella pattuita con scrittura privata datata 18.07.2007, oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. A tal proposito il ricorrente produceva copia della scrittura privata, sottoscritta con il legale rappresentante della Società A.S.D. Campagnano che prevedeva un compenso annuo netto di € 8.600,00 suddiviso in numero di 10 rate mensili per l’attività di Direttore Tecnico con decorrenza 18.07.2006 e fino al 30.06.2007 con l’incarico di Responsabile del Settore Giovanile, Allenatore della prima Squadra per il Campionato di 2^ Ctg. e Coordinatore della Scuola Calcio; Dalla documentazione in atti risulta che tale scrittura è stata depositata presso il Comitato Regionale Lazio della L.N.D.- F.I.G.C., in data 28.11.2006. Il ricorrente comunicava, altresì, di essere stato esonerato a mezzo telefono in data 27.11.2006, ed allegava copia della lettera inviata alla Società A.S.D. Campagnano con la quale informava la stessa di accettare con rammarico la loro decisione e di restare a disposizione fino al termine della stagione sportiva 2006/2007 e richiedeva le spettanze economiche arretrate. La Società A.S.D. Campagnano, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio con raccomandata del 20.12.2007, nulla controdeduceva in merito alla controversia. Il Collegio esaminati i documenti in atti ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore Vergine Aldo è meritevole di parziale accoglimento. Allo stesso può essere riconosciuta solo la somma di € 580,00 derivante dalla differenza tra € 2.300,00, quale massimale previsto nell’accordo economico, sottoscritto tra la Lega Nazionale Dilettante e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, relativamente alla stagione sportiva 2006/2007 per i campionati di 2^ Categoria ed € 1.720,00 percepiti per il periodo settembre ed ottobre 2006. Non può essere riconosciuta la somma di € 6.300,00 quale rimborsi spese perché non documentate, e neanche quella di € 120,00 per somme residue non corrisposte per il periodo di settembre perché non giustificate con nessuna ricevuta sottoscritta dimostrante il contrario. All’importo di € 580,00 vanno aggiunti € 6,00 per interessi legali, per un totale complessivo di € 586,00. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore Vergine Aldo e fa obbligo alla Società A.S.D. Campagnano di corrispondere allo stesso la somma di € 580,00, quale differenza del dovuto previsto dall’accordo economico pari ad € 2.300,00 e di quella percepita pari ad € 1.720,00, oltre ad e 6,00 per interessi legali per un totale di € 586,00. L’importo liquidato andrà maggiorato degli interessi legali fino alla data dell’effettivo soddisfo. La presente decisione è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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