F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA:all.Muzio DI VENERE / A.C. ACQUAVIVA ( 68/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA:all.Muzio DI VENERE / A.C. ACQUAVIVA ( 68/78 ) ARBITRI:sigg.Guglielmo SCARLATO e Domenico CARRETTA L’allenatore di base Muzio Di Venere adiva questo Collegio con ricorso datato 28/12/2007 nell’intento di vedersi riconosciuto il diritto di ottenere dall’A.C.Acquaviva la somma di € 4.000,00,oltre ad oneri accessori. Il ricorrente impernia la propria richiesta su di una scrittura privata redatta il 24 agosto 2006 e sottoscritta dal tecnico e dal legale rappresentante della Società. La scrittura è stata regolarmente depositata. Grazie ad essa il Di Venere veniva assunto come allenatore della prima squadra dell’A.C. Acquaviva,partecipante al campionato di Promozione nella stagione sportiva 2006/07. L’allenatore veniva esonerato in data 21 novembre 2006.Nella lettera di esonero non vengono rivolte al tecnico contestazioni o rilievi. L’accordo economico impegnava la Società a corrisponder al Di Venere € 4.000,00 in quattro rate da € 1.000,00 ciascuna.L’ultima di esse è scaduta il 20/05/2007. Al ricorso del tecnico,di cui la Società è stata ritualmente resa edotta,non è stata offerta replica alcuna. Ne discende l’accoglimento della domanda introdotta dal Di Venere. Egli ha dimostrato con la produzione della scrittura,della lettera d’esonero e con l’assenza di repliche da parte della Società,di poter rivendicare a giusto titolo la somma in parola. Si fa obbligo,pertanto,all’A.C.ACQUAVIVA di corrispondere € 4.100,00 al Di Venere(€ 4.000+ € 100 per oneri accessori,equitativamente calcolati). La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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