F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008 VERTENZA:all.Mario ANDREINI / US Vigor SENIGALLIA Calcio Femm. ( 27bis/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008 VERTENZA:all.Mario ANDREINI / US Vigor SENIGALLIA Calcio Femm. ( 27bis/78 ) ARBITRI: sigg.Gabriele GIOVANNINI e Angelo AGUS Con ricorso del 29.2.2008 il signor Mario Andreini, allenatore dilettante di base iscritto nei ruoli della S.T.F. della F.I.G.C. (codice 30851), ha adito questo Collegio affinché, previo accertamento della fondatezza della propria richiesta, dichiari l’obbligo per la convenuta U.S. Vigor Senigallia C.F. – che gli aveva affidato, per l'annata calcistica 2006/2007, la conduzione tecnica della prima squadra nel campionato di calcio femminile serie A-1 - di corrispondergli il saldo del premio di tesseramento stabilito nel contratto depositato il 1°.9.2006. In particolare il signor Andreini ha sostenuto che, a fronte del premio di tesseramento previsto in contratto pari ad euro 7.500,00, non gli è stato corrisposto nulla; a tal fine, dal contratto si rileva che il pagamento di tale somma sarebbe dovuto avvenire in corrispondenza di 3 rate, di euro 2.500,00 ognuna, con scadenza al 1°.11.2006, 1°.2.2007 e 1°.5.2007. Di qui la richiesta di pagamento della somma di euro 7.500,00; oltre gli interessi dalle singole scadenze, il danno da ritardo e le spese legali. L’istante, a sostegno della propria pretesa, ha prodotto copia dell’accordo economico, di cui è stato riscontrato, a cura della Segreteria di questo Collegio, l’avvenuto deposito presso la Divisione Calcio Femminile L.N.D.- La Società convenuta, ritualmente invitata da questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, non ha prodotto e/o dedotto nulla a propria difesa. La domanda appare pertanto fondata e meritevole di accoglimento, anche alla luce del comportamento omissivo della U.S. Vigor Senigallia C.F. nei confronti del Collegio. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, accoglie la domanda e pone dunque l’obbligo alla U.S. Vigor Senigallia C.F. di corrispondere al signor Mario Andreini la somma di euro 7.500,00; tale somma dovrà essere maggiorata degli interessi, al tasso legale, dalla scadenza delle singole rate fino alla data dell’effettivo soddisfo; è altresì dovuta la rivalutazione monetaria. Nulla è dovuto per le spese legali. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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