F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008 VERTENZA: all. Tommaso NAPOLI / U.S. CASTROVILLARI Calcio ( 64/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008 VERTENZA: all. Tommaso NAPOLI / U.S. CASTROVILLARI Calcio ( 64/78 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gino GIACCHI Con ricorso del 21 dicembre 2007 l’allenatore professionista Tommaso Napoli, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per l’U.S. Castrovillari Calcio nella stagione sportiva 2007/2008 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Serie D,, girone “I”. Nel ricorso l’allenatore precisa che in data 31 agosto 2007, con regolare scrittura privata, regolarmente depositata presso il Comitato Interregionale, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli la somma annuale netta di € 21.406,46 (Ventunomilaquattrocentosei/46) da pagarsi in dieci rate mensili consecutive ciascuna di € 2.164,64 (duemilacentosessantaquattro/64) con inizio il 10 di settembre 2007 e sino all’ultima che scadrà il 10 di giugno 2008. Con il reclamo in esame, il signor Napoli chiede a questo Collegio di far obbligo all’U.S. Castrovillari Calcio di corrispondergli l’importo di € 8.562,56 (Ottomilacinquecentosessantadue/56) corrispondente alle prime quattro rate scadute e non pagate dalla società oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Al riguardo l’allenatore fa presente che in data 1° ottobre 2007 è stato formalmente esonerato dall’incarico e di conseguenza non avendo percepito sino ad allora alcun compenso, in data 5 novembre 2007 ha inviato all’U.S. Castrovillari Calcio un “formale sollecito tramite Raccomandata A.R., relativamente ai ratei non corrisposti a partire dal 10.09.2007”. La Società convenuta, regolarmente invitata a controdedurre con Raccomandata A.R. del 3 gennaio 2008 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, riconosce, tramite il suo legale cui ha conferito specifico mandato, di essere debitrice nei confronti del signor Napoli solo di € 11.806,40 (undicimilaottocentosei/40) corrispondenti alla differenza con quanto già corrisposto all’allenatore tramite tre assegni per complessivi € 9.600,00 (Novemilaseicento/00). Afferma la Società, infatti, che il mese dopo la sottoscrizione dell’accordo da parte del signor Antonio Ioele quale legale rappresentante della Società stessa a quest’ultimo era subentrato il signor Carlo Astorino, il quale aveva deciso di esonerare l’allenatore a decorrere dal 1° ottobre 2007. Secondo il legale dell’U.S. Castrovillari Calcio il signor Napoli però, aveva già incassato i tre assegni “consegnati allo stesso dal Presidente Ioele precedentemente al subentro dell’attuale Presidente Astorino”. Di detti titoli viene fornita la fotocopia solo della parte anteriore dove peraltro risulta beneficiaria l’U.S. Castrovillari Calcio stessa e non si evince alcun tipo di girata per l’incasso. La Società, sempre tramite il legale, si è dichiarata intenzionata “ad ottemperare all’impegno assunto a seguito di accordo tra i signori Ioele e Napoli entro il giugno 2008”. Con nota del 18 marzo 2008 il signor Napoli, questa volta tramite il suo legale, controdeduce a quanto affermato, negando di aver mai ricevuto i titoli sopra richiamati e ribadisce la richiesta di pagamento delle prime quattro rate di cui al ricorso introduttivo ripromettendosi di interessare nuovamente il Collegio per le rate già scadute e non pagate successive al ricorso iniziale (gennaio, febbraio e marzo 2008) nonché per quelle che andranno a scadere sino al giugno 2008 qualora non venissero pagate. La Società convenuta, a cui è stata regolarmente inviata con raccomandata A.R., la nota del 18 marzo da parte del legale del signor Napoli, nulla ha ritenuto di controdedurre. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che: ­ non è stato provato dall’U.S. Castrovillari Calcio che i tre assegni siano stati consegnati ed incassati dal signor Napoli quale pagamento delle rate di settembre, ottobre e novembre 2007; ­ la Società ha riconosciuto, anche se parzialmente, il suo debito nei confronti dell’allenatore; ­ la stessa Società non ha controdedotto a quanto affermato dal signor Napoli con riferimento agli assegni mai incassati ed alle tre nuove rate scadute e non pagate; ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo dell’U.S. Castrovillari Calcio di corrispondere all’allenatore Tommaso Napoli la somma di € 8.562,56 (Ottomilacinquecentosessantadue/56) relativa alle prime quattro rate scadute oltre gli interessi legali equitativamente calcolati in € 100,00 (cento/00) per complessivi € 8.662,56 (Ottomilaseicentosessantadue/56) ed alla svalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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